di Elena Dragagna, avvocato, Gilda Ripamonti, giurista, Sara Gandini, epidemiologa

Dal 1° ottobre 2022 la mascherina non è più obbligatoria in Italia in alcun contesto al di fuori degli ambienti sanitari. Cosa accade, invece, a scuola? A scuola, in termini generali, non vi è più l’obbligo dell’uso della mascherina, né per studenti né per docenti e/o personale scolastico. Quando però si verifica in classe un caso di positività, docente o studente che sia, in base alle circolari scolastiche si richiede che tutta la classe indossi la mascherina Ffp2 per 10 giorni.

Ci si chiede se tale prassi sia corretta e da dove derivi tale obbligo. Va fatta una doverosa premessa: per effetto di modifiche normative succedutesi nel tempo, di mancato coordinamento e/o aggiornamento di vecchie faq (che non sono in ogni caso fonti normative) con le nuove disposizioni sull’autosorveglianza, la normativa in materia risulta piuttosto farraginosa. Detto questo, la base normativa del regime dell’autosorveglianza per i contatti stretti, con obbligo di mascherina Ffp2 per gli stessi, la si trova nell’art. 10-ter comma 2 del decreto legge n. 52/2021, come modificato dal decreto legge di marzo, il n. 24/2022 – convertito poi in legge dal 24 maggio 2022.

La legge di conversione ha fatto cessare al 31 agosto 2022 l’efficacia di tutte le norme “speciali” che erano prima previste per la scuola nell’articolo 3 novellato del dl 52/2021. Il riferimento a tale regime viene ribadito nel “Vademecum” trasmesso, prima dell’inizio dell’anno scolastico, dal Ministero dell’Istruzione a tutte le scuole – che risulta pubblicato sul sito del Ministero stesso – che, a sua volta, rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del marzo 2022 emanata subito dopo il decreto legge di marzo.

Si legge nel citato documento: “Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi Covid-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 ‘Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19′”. La circolare prevede, sulla base del decreto legge citato, per “coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2” il regime dell’autosorveglianza, consistente “nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto”.

Dunque il richiamo alla Circolare 019680 contenuto nel “Vademecum”, trasmesso dal Ministero dell’Istruzione, inerente al regime di autosorveglianza previsto dal dl 52/2021, ha determinato nelle scuole la prassi per cui, in caso di positività “confermata” di uno (o più) compagni di classe e/o del personale docente, venga richiesto alla classe intera, ritenuta tutta “contatto stretto”, il regime di autosorveglianza con obbligo di utilizzo in classe di Ffp2 per 10 giorni.

Ci si è chiesti se tale prassi sia corretta e, in particolare, è stato da più parti sollevato il dubbio che non tutta la classe debba essere considerata “contatto stretto”, riservando questa definizione solo ai compagni di classe vicini di banco rispetto al caso positivo.

Se è vero, infatti, che sul sito del ministero della Salute le Faq relative a “Contact tracing, autosorveglianza, isolamento” individuano il “contatto stretto” (inteso come soggetto che ha avuto un’esposizione ad alto rischio con un caso positivo) in diverse tipologie di persone tra cui, in particolare e per quanto qui di interesse, in “una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di Dispositivi di protezione individuale idonei”, è altrettanto vero che l’articolo 10 quater comma 5 del decreto legge n. 52/2021, ancora vigente, richiamato dalla norma aggiornata sulla autosorveglianza, e che costituisce fonte normativa primaria, prevalente sulle stesse Faq, prevede che l’obbligo di indossare Ffp2 per i contatti stretti “non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”.

La lettura congiunta del decreto legge citato, del “Vademecum” del Ministero dell’Istruzione, della circolare del Ministero della Salute richiamata dal “Vademecum” stesso dovrebbe dunque comportare in astratto l’utilizzo di mascherine Ffp2, per 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo, per la classe del caso positivo, a meno che, ad esempio, il caso positivo, prima di tale positività, indossasse in classe la mascherina chirurgica o fosse comunque garantito altrimenti il suo isolamento dal gruppo classe (attraverso, si potrebbe dire, un distanziamento ritenuto tale da garantirlo) e non per quei compagni per i quali si possa dire che viene “garantito l’isolamento in modo continuativo” – per esempio assenti.

Dunque. In concreto l’accertamento della estensione della disciplina dell’autosorveglianza al gruppo classe appare a nostro parere inapplicabile per le seguenti considerazioni: ci si affida a “vecchie” faq per la definizione di “contatto stretto”, mancando una definizione aggiornata e in linea con il vigente regime dell’autosorveglianza. Non si è infatti definito quali “circostanze di luogo o di fatto” determinino quell’isolamento che esclude l’obbligo – a noi sembra – di far riferimento al distanziamento – per esempio della cattedra rispetto agli alunni, o degli alunni lontani dal caso positivo.

Non è più previsto il tracciamento, quindi ciò rende impossibile accertare chi sia un contatto stretto, sia fuori da scuola sia all’interno: i registri delle presenze a scuola, che contengono dati personali, non sono indicati dalle norme primarie come utilizzabili oggi a fini di tracciamento, e nessuna norma prevede la segnalazione di contatti da parte della scuola all’Ats. Inoltre, l’uso della mascherina Ffp2 è una misura di autosorveglianza, per la cui inosservanza non è prevista in alcuna norma primaria l’esclusione da scuola dello studente; in altri termini, il dirigente scolastico o chi per esso non ha strumenti non solo per accertare i contatti stretti, ma neppure per imporre tale uso o per escludere da scuola chi non osservi tale obbligo, ove esistente.

Non si tiene inoltre conto di un ulteriore fattore importante: le mascherine Ffp2, dispositivi medici, sono state pensate ed omologate – quindi “tarate” e calcolate in base alle relative caratteristiche – per gli adulti e non per i bambini. Ci si chiede dunque come si possa pensare di imporre a dei bambini/ragazzi l’uso di uno strumento che non è destinato loro, che non è, in definitiva, “a norma” per loro.

Infine, un punto va sottolineato: se è dubbio in base alla legge l’accertamento di chi nella classe di un positivo “confermato” sia soggetto al regime di autosorveglianza e se è certo che la scuola non ha gli strumenti per imporla, non ci appare comunque legittimo richiederla a studenti di classi diverse rispetto a quella in cui si è verificato il caso di positività oppure addirittura all’intero Istituto scolastico. Eppure di episodi di tale genere sono arrivate diverse segnalazioni sul sito di Goccia a goccia.

Insomma: ancora una grande confusione che, purtroppo, dà spesso luogo all’applicazione di disposizioni più rigide e rigorose di quelle che sarebbero permesse. Concludiamo con il ricordare che tutto questo accade mentre anche l’Istituto superiore di sanità parla di prossima discesa dei casi nella popolazione italiana.

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