È a pagina 15 uno dei passaggi chiave delle motivazioni della condanna a due anni di Enrico Coscioni, il braccio destro in materia di sanità del governatore Pd della Campania, Vincenzo De Luca – oggi anche presidente Agenas, l’agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali – per le presunte minacce agli ex manager delle Asl campane: “Si è trattato di condotte dotate di rilevanza penale in quanto idonee — per il ruolo ricoperto dal soggetto attivo, per i toni usati, le modalità e i successivi accadimenti — a coattare significativamente la libera capacità di autodeterminarsi delle persone offese, tentando di costringerle (in un caso riuscendovi) a rassegnare le proprie dimissioni”.

Così i giudici della corte d’Appello di Napoli presieduta da Maria Grassi spiegano perché il 22 settembre scorso hanno ribaltato l’assoluzione di Coscioni da un’accusa di tentata concussione. Diventata in secondo grado una condanna (non definitiva) per tentata violenza privata. Si tratta delle pressioni che nel 2015 Coscioni, fresco di nomina a consigliere per la sanità di De Luca appena uscito vincente dalle elezioni, esercitò verso tre commissari straordinari delle Asl campane. Con lo scopo di indurli a dimettersi e a farsi sostituire da persone più vicine al nuovo corso politico, prospettando in caso contrario accertamenti e contenziosi legali dal sapore ritorsivo.

Labile il confine tra spoyl system e reato. In questi casi sarebbe stato superato. “De Luca non ti vuole”, ricordava Coscioni in un colloquio con una delle parti lese, Agnese Iovino. Che però non denunciò e si dimise spontaneamente da commissario Asl Na 2. “Casillo non ti vuole, i sindaci non ti vogliono”, disse invece Coscioni a Salvatore Panaro, commissario Asl Na 3. Che invece restò al suo posto e per farlo andare via fu prodotta una delibera di sospensione dall’incarico poi diventata revoca. Panaro, assistito dagli avvocati Fabio Carbonelli e Carlo De Stavola, ha denunciato e si è costituito parte civile. La sentenza gli riconosce un risarcimento da stabilire in sede civile.

“Beninteso – scrivono i giudici in 19 pagine di motivazioni – non è qui in discussione la piena discrezionalità dell’autorità politica di nominare e revocare tali soggetti, atteso il carattere fiduciario dell’incarico, ma soltanto la condotta del Coscioni funzionale a intimidire le tre parti offese, servendosi di toni lesivi della loro professionalità (“stai qui per caso”) e prospettando loro conseguenze negative nel caso in cui non avessero accettato di dimettersi. Tali comportamenti integrano, a giudizio della Corte, il delitto di violenza privata essendo evidente la componente di intimidazione esercitata dall’imputato nei riguardi delle tre parti offese (la terza era Patrizia Caputo, commissaria dell’ospedale Cardarelli di Napoli, ndr) affinché si dimettessero contro la loro volontà e senza che vi fosse nessun’altra ragione giustificatrice, se non la volontà dei vertici di sostituirle con persone più vicine allo schieramento politico uscito vincitore dalle elezioni”.

I giudici non condividono l’impianto dell’assoluzione di primo grado. Avvenne sulla base di un unico presupposto: non poteva esserci concussione perché Coscioni non poteva essere ritenuto un pubblico ufficiale. Tesi demolita in questa sede, che fa riferimento a una visione più ‘moderna’ del pubblico ufficiale, che aderisce alla nomina e al ruolo del cardiochirurgo di Salerno fedelissimo di De Luca. Ma si è trattato solo di violenza privata perché per contestare una concussione bisogna trovare la prova che le parti offese fossero state costrette “a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”. Coscioni non ha mai chiesto nulla per sé o per altri, e tantomeno convincere i tre commissari della sanità a dimettersi gli avrebbe procurato un avanzamento di carriera. La Corte d’Appello glielo riconosce, di qui la decisione di infliggere una pena mite rispetto ai quattro anni chiesti dalla Procura generale. Coscioni, difeso dall’avvocato Gaetano Pastore, ricorrerà in Cassazione.

AGGIORNAMENTO del 10-3-22
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste la condanna a due anni di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti del prof. Enrico Coscioni.

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