La riduzione delle pensioni d’oro è legittima, a patto che si rispettino “i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità“. Soprattutto per quanto riguarda la durata della misura, che non deve essere “eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato”. Sono queste le motivazioni che hanno spinto la Corte costituzionale a bocciare solo in parte il taglio agli assegni pensionistici superiori ai 100mila euro, approvato dal governo gialloverde nel dicembre 2018. La decisione dei giudici risale a più di due settimane fa, ma ora che è stata depositata la sentenza le loro argomentazioni sono più chiare. Il provvedimento M5s-Lega si basava su un doppio binario: da un lato il “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni più elevate per il triennio 2019-2022, dall’altro un “contributo di solidarietà” che prevede una riduzione del 15% per la quota di assegni tra 100mila e 130mila euro fino ad arrivare al 40% per la quota oltre i 500mila euro. Nelle intenzioni dei gialloverdi doveva essere applicato ai prossimi cinque anni, mentre secondo la Suprema corte non può andare oltre il triennio. È questa l’unico rilievo fatto dai giudici.

Come si legge nel comunicato pubblicato insieme alle motivazioni della sentenza, la Consulta ritiene innanzitutto che “la misura limitativa della rivalutazione automatica, finalizzata dal legislatore al perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale”, cioè il finanziamento di quota 100, “non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché comunque garantisce un – seppur parziale, ma non simbolico – recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza”. Per quanto riguarda il contributo di solidarietà, invece, il principio di fondo resta valido: secondo la Corte è “costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100mila euro lordi annui”. L’unico problema riguarda appunto la durata del provvedimento, considerata “irragionevole per sproporzione“. I giudici scrivono che “tale durata è eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell’intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio“.

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate negli scorsi mesi da diversi tribunali, come quello di Milano e le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana. I primi a partire sono stati i magistrati contabili friulani, accogliendo l’istanza presentata dalla Confederazione italiana dirigenti e altre professionalità (Cida). “La guerra è cominciata oggi, ma proseguirà in tutte le sedi”, aveva annunciato il presidente Giorgio Ambrogioni il 14 dicembre 2018, in occasione di un incontro al teatro Nuovo di Milano organizzato per protestare contro il taglio annunciato dall’allora ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Una misura che, nelle intenzioni del governo, doveva contenere la spesa previdenziale a carico dello Stato per i prossimi anni.

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