Il processo penale contro Matteo Salvini per il presunto sequestro di persona a danno dei migranti ed attualmente in fase di udienza preliminare davanti al Gup di Catania è un vero e proprio insieme di curiosità giuridiche. Probabilmente, l’aspetto meno stravagante, è quello che “la vulgata” ritiene il centro di ogni anomalia e cioè il fatto che vi sia una commistione tra politica e intervento della magistratura.

Al di là di facili esempi in cui la giustizia ha avuto buon diritto di sottoporre al proprio giudizio una scelta politica, bisogna rilevare come la scarsa forza di un argomento di questo tipo risieda nel fatto che tantissime vicende giudiziarie toccano ambiti che godono di piena autonomia, basti pensare all’economia ed alla finanza rispetto ai reati finanziari o di borsa.

Al contrario, sono i tratti giuridici e le scelte processuali del giudice a rendere interessante e anomalo questo procedimento. Ne elenco alcune:
1. A differenza di quanto accade nei normali processi penali non è l’accusa ad aver esercitato l’azione penale ma il Tribunale dei Ministri, così ingenerando una sorta di “impeachment” in cui a decidere è però la magistratura ordinaria (cui quel processo non è mai interessato);

2.Il giudice, chiamato a decidere se Salvini vada mandato a processo, nonostante il parere contrario anche dell’accusa, ha ritenuto di dover assumere alcune prove non richieste (almeno in questa fase) dalle parti;

3. Non solamente il giudice ha ritenuto necessario procedere all’assunzione di una serie di prove nuove ma ha identificato queste nello “staff” di punta nel governo e cioè il Premier, l’allora vicepremier ed altri rappresentanti di dicasteri di rilievo del governo Giallo-Verde;

4. Il giudice dell’udienza preliminare di Catania ha altresì voluto che la presenza come testimone dell’attuale ministro dell’Interno, che nulla aveva a che fare con la compagine di governo dell’epoca e con le sue scelte politiche sulla gestione dei flussi migratori. Quest’ultima circostanza rende assai interessante il provvedimento del giudicante ed è complicato prevederne le finalità. E’ infatti difficilmente immaginabile che il Gup intenda raccogliere elementi probatori utili a suffragare l’accusa confrontando condotte diverse tra loro: questo potrebbe portare all’anomalia di voler giudicare un fatto presunto illecito (o comunque meritevole di analisi processuale) mettendolo a confronto con una condotta da ritenersi lecito.

Una certo fare è reato perché integra una fattispecie di reato e non perché viene dedotta la sua illiceità in rapporto ad un altro fare considerato lecito. Questo accade in letteratura allorché vengono rappresentati “tipi umani” radicalmente differenti tra loro (si pensi a don Rodrigo e frate Cristoforo nella narrazione manzoniana) ma non nelle aule di giustizia. In ogni caso, la scelta del giudice dell’udienza preliminare fa immaginare più ipotesi, alcune strettamente giuridiche ed altre meno.

Tra queste ultime si può pensare ad un desiderio di far “sfilare” in tribunale i plenipotenziari governativi. Tra quelle a rilevante giudiziaria, è possibile immaginare che il giudice voglia comprendere come effettivamente siano maturate le scelte di politica generale sull’immigrazione e come, semmai, siano state applicate in concreto e così comprendere eventuali discrasie. E’ certamente l’ipotesi più probabile ma, ancora una volta, spicca l’anomalia rappresentata dalla citazione dell’attuale detentore del dicastero degli Interni.

Qualora invece il giudice, al termine della loro audizione, ritenesse di optare per un non luogo a procedere nei confronti dell’imputato e ciò dopo l’audizione degli uomini di governo, regalerebbe indubbiamente una forte vittoria politica a Salvini e smentirebbe recisamente la scelta del Tribunale dei Ministri e, nel contempo, anche del Parlamento che ha votato per la procedibilità del giudizio.

Vi è da chiedersi se la convocazione del ministro Luciana Lamorgese possa invece aprire a nuove e del tutto non preventivate considerazioni giudiziali sul comportamento, sia passato, sia attuale delle diverse compagini governative, di fatto omologandone i comportamenti in concreto nei confronti dei “barconi” delle Ong: in questo senso, rilevando omogeneità nelle modalità operative, la decisione potrebbe essere di comune irrilevanza penale delle condotte o di possibile vaglio processuale penale di ogni decisione di bloccare i porti, sia essa presente, passata o futura (questo comporterebbe, nell’immediato il rinvio a giudizio di Salvini e la trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri per i fatti nuovi da considerare potenzialmente assimilabili).

Non vi è dubbio che sarà assai interessante comprendere quali questioni verranno poste ai testimoni citati e quali decisioni assumerà il giudice dell’udienza preliminare del procedimento contro Salvini. Non c’è che attendere la prossima udienza.

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