Il primo round giudiziale, che ha visto contrapposti Facebook e Casapound in merito alla sospensione dell’account dell’Associazione Casapound e dell’amministratore della pagina, sembra sia stato vinto da questi ultimi. Il sito online Il Primato Nazionale, subito ripreso da diverse testate, ha infatti dato la notizia della vittoria di Casapound al Tribunale di Roma contro il gigante californiano, che dovrà quindi ripristinare gli account sospesi.

Si tratta della decisione resa dal giudice monocratico del Tribunale civile di Roma in sede cautelare. L’ordinanza cautelare, che non è però definitiva e che si presume verrà però impugnata nei prossimi giorni dal gigante californiano attraverso lo strumento del reclamo, sembra stabilire due princìpi importanti.

Il primo, in parte già acquisito nel corso di questi anni, relativo alla funzione di media “pubblico” dei social network, i quali, seppur non equiparabili ad un organo di stampa, non possono rivestire, a detta del giudice, il semplice ruolo di intermediario tra la piattaforma e gli utenti privati.

In altre parole, in casi specifici come quelli dell’esercizio dei diritti costituzionali, Facebook non può limitarsi ad invocare i termini di uso della propria piattaforma, al fine di decretare la sospensione o addirittura l’eliminazione di uno o più account, personali o meno, come dimostra la stessa ordinanza, che è diretta al ripristino di una pagina personale e di una associativa. Ne consegue, da un punto di vista pratico che l’accoglimento del ricorso giustifica l’applicazione della legge italiana e dei relativi poteri da parte dei giudici della nostra penisola, anche se le piattaforme fossero situate all’estero.

Se così non fosse infatti il Tribunale di Roma avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione.

Ma l’ordinanza sembra esprimere anche un altro innovativo principio, ovvero quello secondo il quale l’art, 49 della Costituzione che prevede che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” deve prevalere su considerazioni di segno opposto, quando l’attività di diffusione sul social network sia funzionale all’esercizio di una attività politica.

Scrive il giudice: “E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento”.

Il giudice qui non pone alla base della propria decisione il bilanciamento tra libertà d’espressione (previsto dall’art 21 Cost) e contenuti di odio, o comunque non in linea con la policy di Facebook, che avrebbe potuto essere in qualche modo opinabile, bensì il diverso principio del bilanciamento tra diritto alla rimozione dei contenuti e tutela opposta del pluralismo politico e libertà di associazionismo politico, che ricostruito in quelle forme, non tollera limitazioni o censure.

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