Non collaborare con la giustizia non significa, in termini assoluti, che si è ancora socialmente pericolosi. Per questo chi è detenuto all’ergastolo ostativo e non si pente non può essere punito “ulteriormente” vietando la concessione di permessi premio. La Corte costituzionale motiva così in 19 pagine la sentenza del 23 ottobre scorso con cui è stata dichiarato incostituzionale l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Una rivoluzione quella della Consulta che ha fatto festeggiare nuovamente i mafiosi dopo un altro verdetto storico, quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Una decisione che va a colpire duramente la lotta antimafia nel nostro Paese. Mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti, ma non solo potranno ricorrere contro il 4 bis. Il verdetto non riguarda soltanto i detenuti condannati all’ergastolo, ma anche quelli condannati per altri reati ostativi. I tecnici del ministero della Giustizia sono già al lavoro per verificare, insieme al Parlamento, un’adeguata e tempestiva soluzione, fanno sapere da via Arenula. “Sono sicuro che le forze politiche saranno compatte nell’affrontare le questioni urgenti conseguenti alla sentenza” dice il Guardasigilli, Alfonso Bonafede.

A gestire la responsabilità di valutare la pericolosità del condannato sarà il magistrato di sorveglianza che dovrà applicare “criteri particolarmente rigorosi” e dovrà basare la sua decisione sulle relazioni dell’Autorità penitenziaria e del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. I permessi premio non possono essere concessi quando procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o distrettuale “comunica l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata“. Ma il giudice avrà comunque “autonomia valutativa”. Quindi alla fine deciderà da solo.

I giudici della Consulta, nelle motivazioni, sembrano rispondere alle domande e alle perplessità di molti magistrati impegnati in prima fila contro le mafie e il terrorismo che avevano commentato le due sentenze, quella di Strasburgo e quella italiana, come il pm Nino Di Matteo, la responsabile dell’Antimafia di Milano, Alessandra Dolci e il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Il timore di false dissociazioni, la preoccupazione che la sola buona condotta possa diventare un criterio per concedere il premio, il rischio che perdesse efficacia la forza del carcere duro, sono stati temi di dibattito. E di una petizione del Fatto Quotidiano e del Fattoquotidiano.it

La presunzione di pericolosità non può essere assoluta – Il principio sancito – come si legge nelle motivazioni – è che un detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere “premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere “punito” ulteriormente – negandogli benefici riconosciuti a tutti – se non collabora. In questo caso, la presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Quindi “non basta un regolare comportamento carcerario (la cosiddetta “buona condotta”) o la mera partecipazione al percorso rieducativo. E tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. La presunzione di pericolosità – non più assoluta ma relativa – può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale”. Prima della dichiarazione di incostituzionalità la richiesta del detenuto non collaborante di ottenere i benefici non poteva mai essere valutata in concreto dal magistrato di sorveglianza, ma doveva essere dichiarata inammissibile.

Il magistrato dovrà valutare in base a “criteri particolarmente rigorosi” – Per la Consulta è irragionevole presumere che il condannato non collaborante sia ancora pericoloso e abbia mantenuto legami perché questo, per esempio, impedisce al magistrato di sorveglianza “di valutare in concreto il percorso carcerario del singolo condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale”. Ma non solo: “La detenzione può determinare cambiamenti sia nel detenuto sia nel contesto esterno in cui egli potrebbe essere ricollocato, sia pure brevemente e temporaneamente con il permesso premio. E questi eventuali cambiamenti devono poter essere oggetto di una specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza”. Che però, davanti ai reati di mafia, dovrà applicare “criteri particolarmente rigorosi, proporzionati alla forza del vincolo criminale di cui si esige dal detenuto il definitivo abbandono”.

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