Al via la flat tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono al Sud. L’Agenzia delle Entrate ha emanato nei giorni scorsi il provvedimento attuativo con le regole sul nuovo regime previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra 2019. L’aliquota al 7% potrà essere applicata a tutti i redditi di fonte estera di pensionati che negli ultimi 5 anni erano residenti fuori dall’Italia e che si trasferiscono in una città del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti. Nel frattempo alcuni emendamenti al decreto Crescita approvati in commissione alla Camera hanno apportato alcune modifiche alla norma: il regime agevolato potrà essere goduto per 9 anni e non più cinque come inizialmente previsto. In più lo potranno richiedere non solo gli stranieri ma anche gli italiani che risiedevano all’estero.

L’aliquota agevolata potrà essere utilizzata in uno dei Comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. La disposizione, si legge nella nota delle entrate ”è finalizzata a favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera”.

Con il provvedimento sono definite le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma. Nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i cinque requisiti che danno diritto all’opzione: lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione, la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione (tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale), gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

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