Tempi certi per l’invio dell’ultima bolletta di luce e gas in caso di cambio fornitore, voltura o disattivazione per garantire il rispetto delle 6 settimane dalla cessazione della fornitura, come termine massimo di ricezione delle fatture. Ma anche interventi per potenziare l’uso dell’autolettura e, soprattutto, nuovi indennizzi automatici per i clienti che possono arrivare fino a 57 euro per i casi più gravi di inadempimento da parte del distributore e del venditore. Questi i principali interventi previsti dall’Autorità per l’energia, che ha approvato una serie di misure in tema di fatturazione di chiusura che saranno valide da giugno 2016 per tutte le famiglie sia nel mercato libero sia nei regimi di tutela.

Tempi certi per le fatture di chiusura – In particolare, l’emissione delle fatture di chiusura dovrà avvenire al più tardi otto giorni prima dello scadere dei tempi previsti per la ricezione (sei settimane dalla cessazione della fornitura) o entro due giorni prima in caso di recapito della bolletta via mail o web. Per effettuare la fatturazione il venditore è obbligato a rispettare una specifica priorità nell’uso dei dati forniti dal distributore: in primis i dati di misura effettivi, poi l’autolettura validata e, infine, i dati stimati dal distributore. E, se non fossero disponibili i consumi reali, il venditore dovrà comunque emettere una fattura basata sull’autolettura inviata dal cliente anche se non ancora validata dal distributore. Poi sarà il venditore stesso a spiegare chiaramente al clienti che la fattura potrà essere oggetto di ulteriore conguaglio quando il distributore metterà a disposizione i dati reali.

Più obblighi informativi sull’autolettura – E’ su questo tema che la delibera dell’Autorità, che ha iniziato la consultazione tra le parti interessate la scorsa estate, ha cercato di mettere i paletti maggiori per tutelare i clienti e limitare i casi di fatture basate su dati stimati e non su quelli effettivi. Una differenza non da poco che ogni anno fa spendere quattrini in più e che già negli scorsi anni è stata sanzionata. Basti pensare all’indennizzo di 25 euro che Eni ha dovuto versare a fine 2014 a oltre 100mila consumatori che, tra le altre cose, non erano stati ben informati sull’importanza di comunicare la letture ai fini del risparmio in bolletta. Così l’Authority ha previsto che dal prossimo giugno vengano introdotti, a carico dei venditori, ulteriori obblighi informativi verso i clienti sull’autolettura, le modalità e i tempi per effettuarla.

Nuovi indennizzi per i clienti – L’emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti obbliga il venditore a riconoscere al cliente un indennizzo che va da 4 euro (da 1 a 10 giorni solari di ritardo) fino a 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni. Anche il distributore è obbligato a indennizzare, in specifiche situazioni, il cliente e il venditore per compensarli del disservizio. Il cliente ha, poi, diritto a un ulteriore bonus di 35 euro nei casi in cui il distributore non metta a disposizione la lettura (dato effettivo, autolettura validata o dato stimato) funzionale alla cessazione della fornitura in tempo utile, affinché il venditore possa emettere la fattura di chiusura, cioè entro 30 giorni dalla fine della fornitura. Anche il venditore riceverà un indennizzo da parte del distributore nei casi di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati di misura, secondo quanto stabilito dalla regolazione. In particolare gli indennizzi sono di: 4 euro in caso di ritardo di un giorno rispetto a quanto previsto, maggiorato di 0,20 euro per ciascun ulteriore giorno di ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni.
A questi nuovi indennizzi si sommano quelli già previsti per i clienti con misuratori accessibili in caso di mancato rispetto delle frequenza di raccolta delle letture gas da parte del distributore (35 euro) e quelli già previsti per i venditori dal Codice di rete elettrico sulla qualità e la messa a disposizione dei dati di misura periodici nell’elettrico.

“Non basta, risarcimenti troppo bassi” – “Passi avanti insufficienti. Gli indennizzi dovevano avere un potere dissuasivo per prevenire possibili abusi e purtroppo non è stato”. Questa il commento a caldo del responsabile energia dell’Unione nazionale consumatori, Pieraldo Isolani, secondo il quale: “Prevedere indennizzi massimi di 57 euro, anche per i casi più critici di grave inadempimento, è decisamente troppo poco. Noi avevamo chiesto 50 euro più 20 euro per ogni giorno di ritardo. Quanto alla fatturazione – conclude Isolani – bisognava più semplicemente eliminare i dati stimati. Basta con le fatture miste. E’ un diritto sacrosanto del consumatore pagare per quello che consuma realmente”.

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