Il presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, l’ex ad della banca ed ex ministro Corrado Passera, l’ex vicepresidente e componente del comitato esecutivo dello stesso istituto Giampio Bracchi e l’ex amministratore delegato di Banca Caboto (ora Imi, parte del gruppo Intesa) Giovanni Gorno Tempini, attualmente numero uno di Cassa depositi e prestiti dovranno comparire il 6 luglio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Trani, nella veste di imputati del processo per truffa pluriaggravata e continuata per il quale il pm Michele Ruggiero li ha citati in giudizio nel novembre scorso.

Bazoli, Passera, Bracchi e Tempini, insieme ad altre 11 persone tra cui Enrico Salza, ex presidente del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo, e Andrea Munari, ex ad di Banca Caboto, sono accusati a vario titolo di aver fatto sottoscrivere prodotti derivati “di natura truffaldina” agli imprenditori Ruggiero Di Vece, titolare della Euroalluminio, e Vincenzo Grimaldi del calzaturificio Vingi Shoes, inducendoli a credere che li avrebbero “coperti dal rischio di variazione del tasso d’interesse” variabile dei mutui che avevano stipulato tra il 2004 e il 2011. Invece, secondo il pm, quei prodotti finanziari aggravarono la loro posizione perché erano disegnati in modo tale da favorire solo le banche. Le quali ne derivarono un ingiusto profitto patrimoniale stimato in oltre 260mila euro.

Nel decreto di citazione notificato agli imputati si legge che i quindici manager e dirigenti coinvolti hanno indotto “funzionari dipendenti delle filiali territoriali della banca a proporre al cliente Di Vece Ruggiero la sottoscrizione di derivati interest rate swap e di seguito la rimodulazione/rinegoziazione di tali strumenti, tutti rappresentati e proposti come aventi funzione di copertura del rischio, ma in realtà strutturalmente inefficaci e inadeguati a tale funzione per la loro peculiare natura speculativa (cioè di vere e proprie scommesse sui tassi), sempre sbilanciata in favore della banca”. Non solo: quei derivati erano destinati a una clientela professionale, per cui prima di farli firmare all’imprenditore i funzionari gli fecero sottoscrivere “un modulo già predisposto in cui dichiarava di essere un “operatore qualificato” ai sensi dell’articolo 31 del regolamento Consob 11522/98, pur senza aver ricevuto alcuna informazione sul tipo di derivati, sulla nozione di operatore qualificato e sulle conseguenze”.

Insomma, i vertici delle banche consentirono che fosse impedito al cliente di compiere “scelte contrattuali pienamente consapevoli dell’effettiva complessità e rischiosità dei derivati, sì da trarre vantaggio dalla impreparazione, inesperienza e ignoranza del medesimo nel settore dei derivati” e “non impedirono l’evento “truffa” da essi prevedibile e che avevano l’obbligo giuridico di impedire come titolari di posizioni di garanzia e garanti del rispetto della legge”. Di qui la contestazione della truffa aggravata.

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