da Il blog di Carlo Vulpio

 

L’assassinio di Stefano Cucchi è stato definito, non senza ragione, “pena di morte all’italiana”. Ma una “pena” viene in qualche modo comminata con una sentenza alla fine di un processo, persino se si tratta di un processo farsa.

L’assassinio di Stefano, invece, a essere precisi, è la “licenza di uccidere” che alcuni banditi travestiti da poliziotti o da carabinieri, con sempre maggiore frequenza, si autoattribuiscono.

Uccidono sottraendo allo Stato il monopolio punitivo, senza processo e senza sentenza, e nonostante l’ordinamento giuridico ripudi la pena di morte.

Figuriamoci cosa accadrebbe, è l’interrogativo che sorge spontaneo e sul quale tutti dovremmo riflettere, se in qualche piega dell’ordinamento, magari in maniera surrettizia, si nascondesse la previsione di poter irrogare una qualche forma di “pena di morte”, o peggio, di poter esercitare impunemente – in quanto protetti da un articolo di legge, un comma, un inciso, un allegato, un protocollo – il “diritto” di sopprimere la vita altrui, insomma cosa accadrebbe se fosse una norma a prevedere la “licenza di uccidere”.

Non meravigliatevi, ma purtroppo quella norma, quella “clausola” oggi esiste. E si trova nel fatidico Trattato di Lisbona, da ultimo approvato con referendum anche dall’Irlanda.
Ma prima di scovarla e di denunciarla (ma come ci è finita dentro il Trattato di Lisbona senza che nessuno se ne sia accorto?), affinché venga cancellata, andiamo per un attimo a ritroso nel tempo e, assieme alla fine di Stefano, ricordiamo i casi simili degli ultimi anni. I più eclatanti, o almeno quelli più noti, perché hanno avuto la “fortuna” di finire sui giornali.
Vedremo che come hanno ucciso Stefano Cucchi, così hanno fatto fuori anche “gli altri”. E allo stesso modo potrebbero eliminare chiunque, soprattutto se forti di una norma che lo preveda.

Il 14 ottobre 2007, Aldo Bianzino, 44 anni, falegname, finisce in carcere a Capanne, Perugia, per aver coltivato qualche pianta di marijuana. Pestato a morte, ne uscirà cadavere. Il processo, dopo mille difficoltà, è riuscito a partire ed è tutt’ora in corso, nonostante il pm Petrazzini avesse chiesto l’archiviazione del caso.

Il 25 settembre 2005, a Ferrara, Federico Aldrovandi, 18 anni, fermato per strada dalla polizia per un controllo, viene ammazzato a manganellate.

Il 6 luglio 2009, per l’omicidio di Federico quattro poliziotti – Monica Segatto, Paolo Forlani, Enzo Pontani, Luca Pollastri – sono stati condannati a tre anni e sei mesi di reclusione per “eccesso colposo nell’omicidio”. Grazie all’indulto del 2006, non hanno scontato un solo giorno di carcere. Dei quattro, oggi non si hanno notizie. Cos’ha fatto il ministero dell’Interno, li ha radiati, sospesi, trasferiti o premiati?

L’11 luglio 2003 viene ucciso nel carcere di Livorno, dov’era rinchiuso per un furto, Marcello Lonzi, 28 anni. Il pm Roberto Pennisi dice che Marcello è morto per infarto e chiede l’archiviazione del caso. La madre del ragazzo denuncia il pm e il caso (con l’imputazione di omicidio per due agenti penitenziari e un detenuto) viene riaperto nel 2006.

La sera del 19 marzo 1999, a Matera, Angelo Raffaele De Palo, 31 anni, viene arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale e accompagnato in Questura, dove viene ucciso a craniate contro il muro. Per omicidio preterintenzionale l’ispettore di polizia Francesco Ambrosino viene condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il 7 ottobre 1997, Francesco Romeo, 28 anni, viene pestato con bastoni e manganelli nel carcere di Reggio Calabria fino a perdere la vita. In un procedimento pieno di punti oscuri e di domande lasciate senza risposta, il pm Roberto Pennisi (lo stesso di Livorno) chiede l’assoluzione di 19 dei 21 imputati (agenti penitenziari) perché avrebbero reso le loro dichiarazioni in assenza dei legali.

E ora torniamo alla “licenza di uccidere” contenuta nel Trattato di Lisbona. Nel quale sono state assorbite pari pari non una, ma due norme “mortuarie”.

La prima norma “mortuaria” è l’articolo 2 della Convenzione europea sui diritti umani (CEDU) approvata dal Consiglio d’Europa nel 1950 (il Consiglio d’Europa nasce nel 1949 per promuovere la democrazia e i diritti umani, conta 47 Stati membri ed è organizzazione diversa dall’Unione Europea).

L’articolo 2 della CEDU si legge in fretta:

“Paragrafo 1. Il diritto alla vita di ciascuno sarà protetto dalla legge. Nessuno sarà intenzionalmente privato della sua vita eccetto che in esecuzione di una sentenza di un tribunale che faccia seguito a una condanna che preveda legalmente quella pena. Paragrafo 2. La privazione della vita non sarà considerata una violazione di questo articolo quando essa risulti dall’uso della forza in condizioni assolutamente necessarie:
a) In difesa di una qualunque persona soggetta a violenza illegale;
b) Al fine di eseguire un arresto legale o di prevenire la fuga di una persona legalmente detenuta;
c) Nel corso di un’azione legale intrapresa per sedare una rivolta o una insurrezione”.
E’ vero che questo articolo venne scritto sessant’anni fa, quando ancora diversi Paesi prevedevano la pena di morte nei rispettivi ordinamenti, ma è altrettanto vero che va rivisto al più presto, anche perché qui si tratta di riconoscere il potere di “privazione della vita” non al boia che esegua una sentenza, ma a chi in quel momento (un ufficiale di polizia, per esempio) giudica di essere di fronte a una rivolta o a una insurrezione – di cui tra l’altro la CEDU non fornisce alcuna nozione – e ordina di sparare. Insomma, 10, 100, 1000 possibili repliche di “Bolzaneto” e del G8 di Genova, edizione 2001.
La seconda norma “mortuaria” si trova nascosta all’interno del “memorandum esplicativo” del protocollo numero 6, poi diventato numero 11, approvato sempre dal Consiglio d’Europa nel 1983.
Quel protocollo numero 6 è stato oggi ratificato da tutti gli Stati membri del medesimo Consiglio d’Europa, eccetto la Russia. Dice l’articolo 1 (Abolizione della pena di morte) del protocollo numero 6: ”La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, o giustiziato”.
Bene.
Però, subito dopo, c’è l’articolo 2 (Pena di morte in tempo di guerra), che dice: “Uno Stato può introdurre la pena di morte nella sua legislazione rispetto ad atti commessi in tempo di guerra o di imminente minaccia di guerra; tale pena verrà applicata solo nei casi previsti dalla legge e in accordo con le sue norme”.
Queste due “cosine” (articolo 2 della CEDU e articolo 2 del protocollo numero 6) sono un pericolosissimo cavallo di Troia per i diritti umani e per la promessa di democrazia dell’Europa unita, e vanno subito abrogati da ogni convenzione o trattato, tanto più da quelli che hanno l’aspirazione di diventare base di “costituzioni” europee.
La cosa migliore che si può dunque fare, immediatamente, dopo l’assassinio di Stefano Cucchi, è asciugarsi le lacrime, poiché gli occhi lucidi non aiutano a leggere.
Invece, se riusciremo a leggere, nonostante il profondo dolore e il grande smarrimento, potremo tener viva la vicenda di Stefano e di tutti gli altri crepati in corpo a manganellate e bastonate chiedendo a tutti i parlamentari europei di correre ai ripari e di cancellare la “licenza di uccidere” contenuta nel Trattato di Lisbona.
 

 

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