“Un passo in avanti verso il rispetto della volontà dei pazienti, ma attenti alle trappole”. Dalla questione dell’obiezione di coscienza del medico, all’assistenza psicologica per chi chiede l’interruzione delle terapie che potrebbe causare dei ritardi rispetto alla volontà del paziente. Questi, secondo l’associazione Luca Coscioni, alcuni dei rischi che si corrono nell’effettiva applicazione della legge sul testamento biologico per come è attualmente formulata. Ieri la Camera ha approvato i primi due articoli del provvedimento che introduce in Italia il divieto all’accanimento terapeutico e il riconoscimento del diritto del paziente di abbandonare totalmente la terapia. Oggi in l’Aula gli emendamenti all’articolo 3, che regola il Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) ma al momento non ha le coperture finanziarie per essere istituito a livello nazionale. Ed è stata polemica per una modifica introdotta al comma 5 dell’articolo con l’approvazione di un emendamento del presidente della commissione Affari sociali Mario Marazziti. Cosa cambia? Il medico può non tener conto delle volontà lasciate da un paziente se le “Dat appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”. A favore della modifica si sono espressi Pd, Ap, Udc, Des-Cd, Scelta civica. Hanno votato contro la modifica il Movimento 5 stelle, Sinistra italiana, Mdp, Conservatori e riformisti.

Insomma, luci e ombre sulla legge. Se da un lato “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”, mentre “la nutrizione e l’idratazione artificiali sono inclusi fra i trattamenti sanitari”, consentendo al paziente di richiederne e ottenerne l’interruzione, secondo l’associazione Coscioni “bisognerebbe prevedere un obbligo specifico anche per la norma secondo cui il medico ha la facoltà di praticare la sedazione continua profonda”. Il timore, poi, è che alcuni passaggi ritenuti ‘ambigui’ possano creare ritardi e ostacolare l’applicazione della legge in situazione molto spesso di emergenza. Quali sono i punti critici? ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto a Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. “La legge è un passo positivo, perché i principi cardine ci sono, ma sono state introdotte – dice Cappato – una serie di annotazioni con un dettaglio eccessivo, che mi sembrano la dimostrazione di un timore reverenziale rispetto alla classe medica”.

IL NODO DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA – Non convince, ed è uno dei punti più discussi del testo, l’introduzione della questione dell’obiezione di coscienza per il medico. In pratica, a fronte del rifiuto di un trattamento sanitario da parte del paziente “il medico non ha obblighi professionali”. Tutto previsto in un emendamento approvato dall’aula della Camera frutto dell’accordo Pd-Ap e sostenuto anche da Udc, Des-Cd, Lega e Forza Italia (con alcuni distinguo). Emendamento che si aggiunge al comma 7 dell’articolo 1 che disciplina il “consenso informato”. E che così recita: “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali”. Ed ecco la novità: “A fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”. “Un’introduzione su cui non siamo d’accordo – ha spiegato Cappato a ilfattoquotidiano.it – anche se è controbilanciata dal nuovo comma 9 dell’articolo 1”. Che, a sua volta, recita: “Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge”. Che significa: se un paziente chiede, ad esempio, il distacco da macchinari, un singolo medico potrà rifiutarsi, ma un altro operatore della stessa struttura dovrà intervenire per far rispettare le disposizioni del paziente. “Il tutto, però – continua Cappato – con il rischio di ritardi”.

IL DIBATTITO IN AULA – Contrario alla norma anche il gruppo M5s secondo cui “in questo modo si introduce nella legge una forma di obiezione di coscienza per i medici”, ma anche il Mdp (Movimento democratico e progressisti). La relatrice Donata Lenzi (Pd), in aula alla Camera, ha spiegato che la questione dell’obiezione di coscienza “è uno dei punti più difficili della legge”, ma che “nella quotidianità ci sono persone che chiedono al medico cose o terapie che non si possono fare, farmaci che non si possono acquistare. Il medico ha tutto il diritto, appoggiandosi alla sua deontologia professionale, a dire di no”.

CAPPATO: “RIFERIMENTI INSIDIOSI” – Per l’associazione Luca Coscioni, però, sia il riferimento agli obblighi professionali (che il medico dunque non ha) e alla deontologia professionale “sono insidiosi e potrebbero creare una situazione ambigua”. Perché “se è vero che una struttura che di fatto ostacolasse la decisione di un paziente di sospendere le terapie, portata davanti al giudice, oggi perderebbe la causa, lo è altrettanto che nello specifico si parla di situazioni di emergenza, dove il tempo è tutto e dove l’ostilità del medico o di una struttura potrebbero portare alla negazione di diritti che nessuna sentenza potrà più far tutelare”. Poteva andare peggio, però. “Resta, invece, in piedi – spiega Cappato – la norma che stabilisce come le cliniche private, ed in particolare quelle cattoliche, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non potranno chiedere alle Regioni di essere esonerate dall’applicazione delle norme sul biotestamento non rispondenti alla carta di valori su cui fondano i propri servizi”. L’Aula, infatti, ha respinto a scrutinio segreto l’emendamento di cui era primo firmatario Gian Luigi Gigli.

Un altro aspetto riguarda la sedazione palliativa profonda continua, ossia quella tipologia di cura palliativa che accompagna il paziente fino alla morte senza soffrire. Il medico può ricorrervi, “anche su richiesta del paziente” per evitargli “sofferenze insopportabili e non altrimenti evitabili, in associazione con la terapia del dolore” si legge nel testo. “Secondo noi – spiega Cappato – bisogna chiarire che questa è una scelta del paziente, ci deve essere un obbligo chiaro”. Un altro possibile appiglio per il boicottaggio della legge – secondo l’Associazione Luca Coscioni – è il riferimento, sempre nell’articolo 1 sul “Consenso informato” all’assistenza psicologica per chi chiede l’interruzione delle terapie “con il rischio di ritardi ingiustificati nel rispetto delle volontà del paziente, che non deve rimanere schiacciato dal sistema sanitario”. Su questi ed altri aspetti, secondo Cappato, “sarà necessario trovare al Senato formulazioni meno ambigue”. Nel frattempo, è destinata a far discutere anche l’ultima modifica, che riguarda le Dat. “Restano sempre vincolanti – ha spiegato Marezzati – ma con questo emendamento evitiamo che diventino una gabbia per la stessa persona che le ha redatte quando non poteva immaginare la condizione clinica in cui si sarebbe trovata”. Ma per Matteo Mantero (M5s) “aumenta troppo la casistica in cui il medico può disattendere le Dat e diventa sempre meno esigibile il diritto del paziente di vedere rispettare le sue volontà”.

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