Il quesito non è “fuorviante”. Anzi, sarebbe più incomprensibile se davvero si mettessero tutti gli articoli modificati dalla riforma costituzionale. Ed è per questo che per prassi una forma analoga del quesito è stata utilizzata già nelle consultazioni sulle riforme costituzionali del 2001 e del 2006. A sostenere questa tesi, di fronte al Tar del Lazio, è l’Avvocatura dello Stato, a nome della Presidenza del Consiglio, nella memoria depositata in tribunale dopo il ricorso del Movimento Cinque Stelle e di Sinistra Italiana. Secondo i legali dei due partiti d’opposizione il quesito referendario dovrebbe recare la specifica indicazione “degli articoli” revisionati e di ciò che essi “concernono”. La camera di consiglio straordinaria è fissata al tribunale amministrativo il 17 ottobre. Sempre sul quesito referendario nei giorni scorsi è stato presentato un ricorso allo stesso Tar del Lazio e al tribunale civile di Milano firmato dall’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida: secondo l’ex giudice della Consulta, il voto dell’elettore “non è libero” perché in uno stesso quesito ci sono oggetti “eterogenei”.

Secondo i legali che rappresentano il governo, dunque, “non sussiste la natura artatamente suggestiva, fuorviante ed incompleta” del quesito del referendum del 4 dicembre. E “il titolo riflette chiaramente la ratio e i contenuti essenziali del testo di riforma, rendendolo individuabile ed esplicitando lo spirito che ha motivato il legislatore ad approvarlo”. L’Avvocatura sottolinea che “il titolo” della legge “è stato confermato da ben sei letture parlamentari, nelle quali la volontà parlamentare è stata inequivocabilmente quella di non emendarlo (come sarebbe stato chiaramente possibile fare), non essendo stato presentato alcun emendamento nelle prime due letture delle due Camere”. “Nel numero incommensurabile di emendamenti presentati, nel numero notevole di quelli approvati – sottolinea la memoria – non uno, neppure uno, di essi ha mai proposto una modificazione, anche solo parziale, di quel titolo, rimasto intatto dalla proposta originaria sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo approvato“.

Una tesi che è sostenuta, secondo l’Avvocatura a nome di Palazzo Chigi, dal fatto che per prassi il quesito è analogo a quelli del referendum del 2001 sulla modifica del Titolo V della Carta e l’altro del 2006 sulla seconda parte della Costituzione. In quei due casi era indicato il solo titolo di legge e non l’elenco dei singoli articoli della Costituzione modificati: in questo senso si è quindi formata una “prassi”.

Anzi, dice l’Avvocatura, se nel quesito referendario si fosse inserito “il riferimento a tutti i numerosi articoli interessati dalla riforma costituzionale”, il quesito “sarebbe confuso, oscuro, difficilmente comprensibile dalla massa dei votanti e certamente non idoneo a garantire il rispetto del diritto di voto dei cittadini”. I legali che rappresentano davanti al Tar la presidenza del Consiglio sostengono che un quesito “impostato sulla sola elencazione degli articoli della Costituzione oggetto di revisione e contenente l’indicazione di tutti gli articoli della Costituzione modificati, sarebbe del tutto privo delle caratteristiche indispensabili di chiarezza ed univocità, e rivestirebbe carattere di parzialità e incompletezza in relazione alla complessità del testo di legge”.

In ogni caso, chiarisce l’Avvocatura, non può esserci una sospensione dell’indizione del referendum, come chiedono M5s e Si. “E’ sin troppo evidente – replicano gli avvocati di Palazzo Chigi – nella comparazione degli interessi, l’assoluta prevalenza di quello pubblico allo svolgimento regolare e tempestivo della consultazione referendaria, che sarebbe del tutto compromesso da inattese misure cautelari”.

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