Due anni per Marco Tronchetti Provera. E’ la richiesta del procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, per l’ex presidente di Telecom e numero uno di Pirelli, accusato di ricettazione. Cuore del processo un cd di dati raccolti dall’agenzia di investigazione Kroll e poi hackerati dagli uomini dell’ex manager della security Telecom Giuliano Tavaroli. Per l’accusa, Tronchetti era consapevole della provenienza illecita di quei dati. Il processo principale sui dossier illeciti si era concluso a febbraio con sette condanne mentre lo scorso anno era diventata definitiva la sentenza di patteggiamento a 4 anni e 17 giorni per Tavaroli.

Tronchetti Provera ha rinunciato all’interrogatorio in aula nel processo nato dal caso dei dossier illegali. Per l’ex presidente di Telecom era fissato per oggi l’esame, ma la sua difesa ha fatto sapere nei giorni scorsi di aver rinunciato all’interrogatorio. Tronchetti Provera, tra l’altro, aveva già reso dichiarazioni spontanee nel processo lo scorso 18 marzo, nelle quali, in sostanza, aveva spiegato di non essere mai stato a conoscenza della provenienza illecita del cd contenente file sull’attività di spionaggio dell’agenzia di investigazione Kroll, cd acquisito dagli uomini di Tavaroli.

L’accusa: “Sapeva della provenienza illecita”. Oggi nella requisitoria, il procuratore aggiunto Robledo ha spiegato che ad accusare Tronchetti non ci sono solo le dichiarazioni di Tavaroli, secondo il quale, in sostanza, l’allora numero uno di Telecom diede l’autorizzazione all’invio dei file dal Brasile, ma anche una serie di “riscontri documentali e testimoniali”, tra cui la versione dell’ex investigatore privato Fabio Ghioni e anche della segretaria ‘storica’ di Tronchetti. Secondo il pm, nel 2004 ci fu una riunione tra Tavaroli, Tronchetti Provera e gli avvocati Francesco Mucciarelli e Francesco Chiappetta (all’epoca dell’ufficio legale di Telecom), nella quale quest’ultimo “espose il problema”, sul fatto che c’erano questi dati presi in modo illecito dagli uomini di Tavaroli, e nella quale si decise di “inviare quel cd in forma anonima alla segreteria di Tronchetti”. Per il pm anche Tronchetti “sapeva della provenienza illecita, anche perché altrimenti che bisogno ci sarebbe stato di quell’invio in forma anonima?”.

Il pm ha poi fatto cenno ad alcune dichiarazioni di Tronchetti, anche riportate in una memoria difensiva, come “pensavo di essere in grado di avere questa documentazione in modo legale” o “lo stesso Tavaroli ignorava di quale tipo di documentazione si trattasse”. Per il pm si tratta, in sostanza, di un “umorismo involontario” da parte di Tronchetti e di una “piena ammissione”. Secondo l’accusa, in sostanza, venne effettuato il “trasferimento di un prodotto di reato”, di materiale ottenuto illecitamente. Nella scorsa udienza il pm ha chiesto la trasmissione degli atti per falsa testimonianza, dopo le deposizioni di Chiappetta e Mucciarelli, i quali hanno riferito che Tronchetti non autorizzò “alcunché” in quella riunione.

La difesa: “Abnormità processuale”. Il legale dell’imputato, l’avvocato Roberto Rampioni, ha chiesto ai giudici di acquisire il verbale reso in fase di indagini da Tronchetti Provera il 24 novembre 2011 e ha fatto presente che dalla difesa è stata depositata una breve nota che illustrerà anche nell’arringa difensiva. Lo scorso febbraio Telecom si era costituita parte civile contro Tronchetti, suscitando la reazione indignata dell’ex top manager.

Il difensore del numero uno di Pirelli, sottolinea “il proprio disagio di fronte alle scelte processuali operate dalla Procura”, del “fragile assunto dell’accusa” che fonda le proprie ragioni su un teste “che però ritiene attendibile solo a fasi alterne”. Nel mirino del legale, oltre alla “grave lacunosità” della tesi accusatoria, anche la scelta della Procura di indagare per falsa testimonianza due testi “per il solo fatto di aver reso dichiarazioni che contraddicono la tesi del pm”. Per questo “si è dunque inteso non far ascoltare Marco Tronchetti Provera e chiedere l’acquisizione delle dichiarazioni rese dallo stesso rese in altra fase processuale”. Per l’avvocato “l’abnormità processuale emersa ha imposto di stigmatizzare l’eccezionalità di quanto accaduto, presentando al giudice una memoria nella quale vengono chiariti questi aspetti che verranno puntualmente definiti nell’appropriata sede della discussione finale”. 

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