La sentenza

Via d’Amelio, le motivazioni del Borsellino quater: “Omicidio Borsellino legato a convergenza di interessi tra mafia e altri centri di potere”

La Corte del processo quater sull’indottrinamento del falso pentito Scarantino. Chiesto il giudizio per tre poliziotti

Di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza
2 Luglio 2018

Scarantino? Fu indotto a mentire con “particolare pervicacia e continuità con l’elaborazione di una trama complessa che riuscì a trarre in inganno i giudici dei primi due processi’’ e poiché ciò ha prodotto “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”, è lecito “interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si resero protagonisti di questo disegno criminoso’’.

La Corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza del Borsellino quater che il 20 aprile del 2017 condannò all’ergastolo per strage Salvino Madonia e Vittorio Tutino e a 10 anni per calunnia i falsi collaboratori di giustizia Francesco Andriotta e Calogero Pulci. Le parole sono pesate con il bilancino, in bilico tra la certezza acquisita (il depistaggio) e i motivi per cui è stato predisposto, ma a distanza di 26 anni dal botto di via D’Amelio nelle 1867 pagine di motivazioni i giudici di Caltanissetta tracciano un sentiero che punta al cuore nero dello Stato trasmettendo in Procura i verbali di tutte le udienze dibattimentali che “possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità’’. Che adesso riparte dai suggeritori di Scarantino in divisa sul banco degli imputati in un nuovo processo: sono il funzionario Mario Bo e gli ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, tutti in forza al gruppo investigativo Falcone-Borsellino, per i quali da qualche giorno la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di avere partecipato, con ruoli diversi, all’“indottrinamento” del falso pentito, forzandolo ad accusare alcuni innocenti e costringendolo a confermare le bugie anche nelle aule giudiziarie. Con quale scopo?

Nelle motivazioni il presidente Antonio Balsamo e il coestensore Janos Barlotti insistono in particolare su tre punti sui quali “è lecito interrogarsi”: la copertura delle “fonti occulte’’ delle notizie trasmesse a Scarantino sulla dinamica del furto e del caricamento della 126 (totalmente estraneo alla strage, Scarantino rivelò agli inquirenti “un insieme di circostanze del tutto corrispondenti al vero”, dalla rottura del bloccasterzo per rubare la 126 alle targhe false applicate nella carrozzeria di Orofino. Chi gliele trasmise?), la sparizione dell’agenda rossa e “l’eventuale finalità di occultamento della responsabilità di altri soggetti per la strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra Cosa Nostra e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l’opera del magistrato’’. In quest’ultimo caso citano le dichiarazioni del pentito Nino Giuffrè, che parlò di “sondaggi’’ compiuti da Cosa Nostra prima della stagione stragista con “persone importanti del mondo politico ed economico’’, e le stesse preoccupazioni di Paolo Borsellino confidate alla moglie Agnese “che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (…) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere”, con la sua “drammatica percezione’’ dell’esistenza di un “colloquio tra la mafia e parti infedeli dello Stato’’.

La sentenza cita come inspiegabile l’informativa del Centro Sisde di Palermo che già il 13 agosto ’92, assai prima della comparsa sulla scena di Candura e Scarantino (ufficialmente le prime fonti di accusa che portavano in direzione della Guadagna), comunicò alla direzione di Roma che la polizia aveva acquisito “significativi elementi informativi in merito all’autobomba di via D’Amelio”, tra cui “valide indicazioni per l’identificazione degli autori del furto dell’auto, nonché del luogo in cui la stessa era stata custodita prima di essere utilizzata nell’attentato”. E i giudici sottolineano anche la “particolare attenzione rivolta a Scarantino dai servizi di informazione, nei mesi immediatamente successivi alla strage”, ricordando l’irrituale collaborazione richiesta già la sera del 20 luglio ‘92 dall’allora procuratore nisseno Gianni Tinebra allo 007 Bruno Contrada, così come la nota trasmessa il 10 ottobre ’92 dal centro Sisde di Palermo alla Squadra mobile di Caltanissetta, “redatta su richiesta dello stesso Tinebra, benché non fosse possibile per legge instaurare un rapporto diretto tra i Servizi e la Procura”.

La sentenza del quater, infine, stabilisce anche “un collegamento tra il depistaggio e l’occultamento dell’agenda rossa”, fatto sicuramente desumibile “dall’identità di un protagonista di entrambe le vicende”: Arnaldo La Barbera, tra l’86 e l’88 al soldo del Sisde con il nome di Rutilius. Regista della “costruzione delle false collaborazioni”, l’ex superpoliziotto risulta infatti “intensamente coinvolto” anche “nella sparizione dell’agenda rossa, come è evidenziato dalla sua reazione – connotata da una inaudita aggressività –nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre”.

Tra le righe della motivazione c’è spazio anche per una bacchettata per i magistrati dei processi precedenti, ai quali “le numerose oscillazioni e ritrattazioni” di Scarantino avrebbero dovuto consigliare “un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle sue dichiarazioni, e una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi che fossero, secondo le migliori esperienza maturate nel contrasto alla criminalità organizzata, e incentrate su quello che veniva giustamente definito il metodo Falcone”.

I giudici ricordano come la sentenza del Borsellino ter avesse già sostenuto che non si doveva “tenere alcun conto delle dichiarazioni di Scarantino per la valutazione delle responsabilità sulla strage di via D’Amelio” e sottolineano come invece “prevalse nell’attività investigativa e in quella giudiziaria una tendenza ben diversa”, al punto che le propalazioni del falso pentito costituirono il fondamento per la condanna all’ergastolo di sette innocenti: Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana, e Giuseppe Urso, assolti solo dalla recente sentenza del processo catanese di revisione.

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