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‘Ndrangheta stragista, le motivazioni dell’Appello bis: “Attentati erano strumento funzionale a ottenere revisione di equilibri politici e legislativi”

Lo scrive la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria nelle motivazioni della sentenza che ha confermato gli ergastoli a Giuseppe Graviano e a Rocco Santo Filippone
‘Ndrangheta stragista, le motivazioni dell’Appello bis: “Attentati erano strumento funzionale a ottenere revisione di equilibri politici e legislativi”
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“La strategia stragista non era concepita come mera esplosione di violenza, ma come strumento funzionale a ottenere una revisione degli equilibri politici e legislativi, con particolare riferimento all’ergastolo, al 41-bis e alla normativa sui collaboratori di giustizia”. Lo scrive la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria nelle motivazioni della sentenza su “’Ndrangheta stragista” che ha confermato gli ergastoli a Giuseppe Graviano e a Rocco Santo Filippone, rispettivamente boss di Cosa Nostra e della ‘ndrangheta. “La delusione manifestata da Graviano per il mancato soddisfacimento di tali aspettative rende evidente la persistenza (…) di un nesso tra appoggio politico, attesa di benefici e precedente pressione stragista”, si legge nella sentenza dell’Appello bis, dopo l’annullamento in Cassazione. Graviano e Filippone sono accusati degli attentati ai carabinieri in riva allo Stretto nella prima metà degli anni ’90: due agguati con militari dell’Arma feriti e il duplice omicidio del 18 gennaio 1994 di Antonino Fava e Vincenzo Garofalo.

Per la Dda di Reggio Calabria, quegli attentati rientravano nelle “stragi continentali” per le quali già la Suprema Corte aveva ritenuto provata la convergenza tra Cosa Nostra e ’ndrangheta. La Cassazione aveva però chiesto di dimostrare “adeguatamente” la responsabilità di Graviano e Filippone come mandantidel delitto. Inoltre occorreva sanare le dichiarazioni “contraddittorie” dei pentiti Antonino Lo Giudice e Consolato Villani. “Discrasie” che, secondo la presidente la Corte, sono state superate al termine dell’istruttoria riaperta su richiesta del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, ieri nominato dal Csm procuratore aggiunto della Dna. Quegli agguati – si legge nella sentenza – “furono deliberati e commissionati da Filippone”. L’esponente dei Piromalli agì da “snodo di raccordo” tra gli esecutori calabresi, Giuseppe Calabrò e Consolato Villani, e la componente siciliana di Graviano.

La figura del boss di Brancaccio, condannato per le stragi del ‘93 a Firenze, Milano e Roma e per quelle di Capaci e via d’Amelio nel 1992, è più complessa: “Non emerge quale mero partecipe periferico del progetto eversivo, bensì quale esponente del gruppo dirigente oltranzista che, insieme a Bagarella e Messina Denaro, intese mantenere viva la strategia delle stragi quale strumento di pressione nei confronti delle istituzioni”. Per i giudici “la scelta di privilegiare l’attacco all’Arma rispetto a un progetto vendicativo interno a Cosa Nostra conferma la dimensione propriamente politica e destabilizzante”. La Corte, infatti, definisce Graviano “non solo consapevolmente partecipe, ma anche protagonista della strategia stragista post-riiniana, nella duplice dimensione operativo-militare e politico-ricattatoria”. Nella sentenza Silvio Berlusconi non è mai nominato. I fatti risalgono a un momento storico in cui nasceva Forza Italia, mentre Cosa Nostra era alla ricerca di un interlocutore politico. Per averlo serviva quello che il pentito Gaspare Spatuzza ha definito “il colpo di grazia” cioè il fallito attentato all’Olimpico contro i carabinieri, il culmine della “strategia stragista” dopo che “i calabresi si erano già mossi”.

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