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Caso Roggero, nuovo no alla richiesta di differimento della pena: è inammissibile. Il gioielliere resta in carcere

Il provvedimento, firmato dal presidente Marcello Bortolato e dalla giudice Carmen D’Elia, è motivato in due pagine. Secondo il collegio, il particolare istituto invocato dalla difesa può essere applicato esclusivamente quando l’esecuzione della pena non sia ancora iniziata
Caso Roggero, nuovo no alla richiesta di differimento della pena: è inammissibile. Il gioielliere resta in carcere
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È arrivato un secondo rigetto, a pochi giorni dal primo, per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere di Bollate dove sta scontando una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Dopo il no pronunciato dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, anche i giudici di Milano hanno respinto la richiesta presentata dalla difesa per ottenere il differimento dell’esecuzione della pena in relazione alla domanda di grazia presenta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’istanza è stata dichiarata inammissibile: una decisione che non entra nel merito della richiesta.

Il provvedimento, firmato dal presidente Marcello Bortolato e dalla giudice Carmen D’Elia, è motivato in due pagine. Secondo il collegio, il particolare istituto invocato dalla difesa può essere applicato esclusivamente quando l’esecuzione della pena non sia ancora iniziata. Nel caso di Roggero, invece, la richiesta è stata presentata quando l’orefice era già detenuto. C’è poi un secondo elemento evidenziato dai giudici milanesi. Sulla stessa questione si era già pronunciato il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che lunedì scorso ha respinto l’istanza presentata quando Roggero era ancora libero. Quella richiesta, osservano i giudici, era stata dunque avanzata nella sede e nel momento processuale ritenuti corretti e può ora essere contestata attraverso le “ordinarie regole di impugnazione”.

La decisione milanese prende in considerazione anche le argomentazioni della difesa, rappresentata dagli avvocati Sergio Novani e Stefano Marcolini, e richiama la natura eccezionale del differimento. Il beneficio, spiegano i giudici, è soggetto a un limite temporale ristretto, pari a sei mesi. Proprio questa caratteristica, secondo il collegio, confermerebbe che l’istituto è destinato a persone che non hanno ancora iniziato a scontare la pena. Una diversa interpretazione, si legge nel provvedimento, rischierebbe di consentirne un utilizzo non conforme alla finalità della norma. Per chi si trova già in carcere, la legislazione prevede invece altri strumenti attraverso i quali può essere disposto il differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare. Proprio quest’ultima soluzione è stata richiesta dai difensori di Roggero, ma in via subordinata rispetto alla domanda principale.

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