Caso Torino, l’ex presidente delle Camere penali Caiazza pubblica l’ordinanza su X e lascia visibile il nome della vittima minorenne
La pezza peggio del buco, come ha scritto un utente. Sì perché Gian Domenico Caiazza, avvocato ed ex presidente delle Camere penali, per replicare alle critiche arrivate su X, per un post che sminuiva la notizia della scarcerazione di un 42enne bengalese che nel giro di pochi minuti ha abusato di una donna e di una 13enne, ha pubblicato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Torino lasciando visibile i nomi della ragazzina, dei suoi famigliari e anche dell’indagato. L’unica premura del presidente del Comitato per il Sì alla separazione delle carriere dei magistrati, è stato cancellare il nome del magistrato e il nome del cancelliere. Il post – passibile di diverse censure con la pubblicazione del nome di una minorenne – quindi ha aperto un nuovo fronte di polemica. Con gli utenti che protestano. Il caso mercoledì aveva innescato la reazione bipartisan della politica e poche ore dopo il ministero della Giustizia ha annunciato l’invio degli ispettori.
Caiazza, intervenuto nelle ultime ore sul caso di Torino e sulla decisione del giudice di disporre l’obbligo di firma per un indagato per violenza sessuale ai danni di una tredicenne, aveva scritto: “Qualunque atto sessuale commesso contro la volontà della vittima, ivi compreso il fugace palpeggiamento del seno all’esito di un duplice abbraccio consensuale, è un atto odioso, giustamente e severamente punito dalla legge. Tuttavia la stessa legge opera una drastica riduzione della pena, addirittura fino a due terzi in meno, “nei casi di minore gravità” (art. 609 bis ultimo comma), quale appunto può ragionevolmente considerarsi un palpeggiamento fugace. La ordinanza cautelare del GIP di Torino, se si ha la pazienza almeno di leggerla, si muove all’evidenza in queste coordinate logiche e normative, e dunque applica una misura cautelare ritenendola evidentemente adeguata alla “minore gravità” contemplata dalla norma e al comportamento collaborativo dell’indagato. Si può condividere o meno, ci mancherebbe. Con una sola avvertenza: essere bengalesi non costituisce, norme alla mano, una aggravante. O almeno, non ancora”. Nessuno dei giornalisti che ha scritto del caso ha parlato di stupro, ma legittimamente di violenza sessuale aggravata dai danni una minorenne. Per Cassazione anche un bacio sulla bocca, come sicuramente l’avvocato sa, è un atto sessuale e il mancato consenso costituisce violenza.
Il post di oggi – accompagnato dalla pubblicazione dell’ordinanza – invece dice: “Visti diversi commenti al mio post tipici di chi si sente in diritto di giudicare senza sapere nulla di ciò che intende giudicare, ecco l’ordinanza. So che per molti di voi si tratta di un dettaglio inutile, ma lasciatemi coltivare una fiammella di ottimismo”. Ecco che nel provvedimento si legge che la ragazzina e la donna sono state palpeggiate, quindi violentate, che il magistrato individua la gravità degli atti. Una scelta fatta, secondo quanto emerge dal confronto nato sui social, per rispondere alle contestazioni seguite a un suo precedente post e per mostrare direttamente le motivazioni alla base della decisione del giudice che non cambia di una virgola quanto scritto.