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“Divulgò informazioni segrete per fini politici”: le motivazioni della condanna d’Appello a Delmastro per il caso Cospito

L'ex sottosegretario, scrivono i giudici, "era obbligato al rispetto del segreto" sulle informazioni relative all'anarchico, fornite a Donzelli che le usò per attaccare il Pd alla Camera
“Divulgò informazioni segrete per fini politici”: le motivazioni della condanna d’Appello a Delmastro per il caso Cospito
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Pur “consapevole della pubblicità dei lavori assembleari”, l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro “non esitò a riportare al deputato Donzelli le informazioni segrete che con tanta insistenza aveva ottenuto dal capo del Dap”, il Dipartimento carceri del ministero, “in vista della discussione che questi era in procinto di fare in Parlamento, evidentemente ritenendo prevalente la finalità politica dell’uso di quelle informazioni”. Lo scrivono i giudici della Corte d’Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza che, il 20 maggio scorso, ha confermato la condanna a otto mesi a Delmastro per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito. La vicenda risale a gennaio 2023, quando il deputato di FdI Giovanni Donzelli, per attaccare il Pd, citò in Aula alcune informazioni riservate provenienti dai report della Polizia penitenziaria sui dialoghi in carcere dell’anarchico Alfredo Cospito, fornitegli da Delmastro che in quel momento era sottosegretario con delega alle carceri. Come in primo grado, l’accusa aveva chiesto l’assoluzione per mancanza di dolo, affermando che, a causa della complessità della normativa in materia, l’esponente meloniano avesse commesso un errore scusabile.

“Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa” – secondo cui Delmastro non era tenuto al segreto in quanto “decisore politico” – “il ministro e il sottosegretario delegato erano parte del procedimento amministrativo e per questo obbligati al rispetto del segreto di ufficio imposto sugli atti prodromici alla valutazione del ministro” sul rinnovo del 41-bis a Cospito, “non divulgabili a soggetti estranei al procedimento e neppure all’interessato”. Dunque, “accertata la natura segreta delle informazioni fornite da Delmastro a Donzelli, va affermato che la condotta dell’imputato integra gli estremi del reato contestato perché il sottosegretario, agendo in virtù della specifica delega a lui conferita per gli affari di competenza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e, in particolare, sulla Polizia penitenziaria, rivelò informazioni riguardanti atti e fatti funzionalmente collegati all’attività istituzionale del suo ufficio che dovevano rimanere segreti e di cui era destinatario/depositario, divulgandoli a chi non aveva diritto di riceverle”.

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