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La nuova legge sulla caccia è in palese contrasto con la Costituzione

Il ddl approvato in Senato amplia le aree e le specie cacciabili, allunga il calendario venatorio e toglie i limiti all'orrido uso dei richiami vivi. Provvedimenti che violano più articoli della Carta
La nuova legge sulla caccia è in palese contrasto con la Costituzione
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Il testo del disegno di legge n. 1552, approvato dal Senato il 23 giugno 2026, recante modifiche alla vigente legge sulla caccia (la n. 157 del 1992), e ancora in corso di esame dal Parlamento, si caratterizza per aver ampliato gli ambiti dell’attività venatoria di carattere ricreativo, e per aver dimostrato una totale insensibilità per le sofferenze inflitte alla fauna selvatica e in particolare all’avifauna. E ciò non ostante la legge costituzionale n. 1 del 2022 avesse introdotto nell’art. 9 Cost., come principio fondamentale, la “tutela degli animali”.

L’ampliamento degli ambiti dell’attività venatoria a fini ricreativi è perseguita, innanzitutto, con l’apertura alla caccia delle “aree e dei territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere”. Si tratta di un complesso forestale di 110 Km quadrati, costituenti il 33,8% dell’intero patrimonio forestale, cioè di un enorme territorio nel quale l’attività venatoria è vietata dalla legge attualmente in vigore, e che il disegno di legge mette a disposizione dei cacciatori. La finalità di ampliare gli ambiti territoriali di caccia è poi perseguita con altre numerose modifiche della legge vigente, come quella che “abroga” il “divieto dell’attività venatoria nelle zone non vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi, o come quella che consente di cacciare “su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve”.

Peraltro, oltre all’ampliamento degli ambiti territoriali di caccia, la finalità di consentire ai cacciatori di catturare un maggior numero di esemplari è perseguita dal disegno di legge in vari altri modi. Si pensi, solo per fare qualche esempio, alla riduzione delle specie protette (diventa cacciabile il lupo), all’allungamento dei termini del calendario dell’attività venatoria, alla previsione di una caccia senza limiti per gli uccelli di allevamento, alla eliminazione del divieto dei “fini di lucro” per le aziende faunistico venatorie, e soprattutto all’aggravamento dell’orrida pratica dei “richiami vivi”. Si consideri in proposito che si tratta di uccelli catturati o allevati, “confinati in luride gabbie piccolissime. Sbattuti, feriti, stressati, e usati come esca mortale. Tenuti per mesi al buio, vedono la luce solo quando devono attirare con il loro canto i loro simili” (così secure.avaaz.org).

In riferimento a questi poveri uccelli, la legge vigente limita l’utilizzo a fini di richiamo a poche specie di avifauna, tassativamente enumerate; il disegno di legge, invece, non richiama più detto elenco, estendendo questa abominevole pratica a tutti gli uccelli cacciabili o provenienti da allevamenti, precisando inoltre che “non sono posti limiti numerici all’utilizzo di richiami nati e allevati in cattività”.

Non è dubbio, tuttavia, che questo complesso di modifiche sia da ritenere in palese contrasto con i “principi fondamentali” della Costituzione. Innanzitutto, viene violato il citato l’art. 9 Cost., che tutela, non solo il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione, l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi”, ma anche gli “animali”, la cui conservazione e il cui benessere sono fortemente peggiorati dal disegno di legge. Viene violato, inoltre, l’articolo 42 Cost., poiché la fauna selvatica è “patrimonio indisponibile dello Stato”, cioè è “proprietà pubblica” dell’intera collettività, e l’aumento degli esemplari che possono essere abbattuti costituisce certamente una perdita per tutti. Infine, per quanto riguarda le disposizioni sui “richiami vivi”, risulta violato l’art. 3 Cost., poiché è contro la dignità dell’uomo maltrattare gli animali.

Che il Parlamento voglia tener conto di queste osservazioni, e voglia riformulare questo disegno di legge alla luce dei citati principi fondamentali della Costituzione.

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