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Angelica Schiatti non ritira la querela dopo il risarcimento di 100mila euro: Morgan a processo per “atti persecutori e diffamazione aggravata”

Dopo gli ultimi sviluppi l'udienza è stata rinviata al 9 dicembre

di F. Q.
Angelica Schiatti non ritira la querela dopo il risarcimento di 100mila euro: Morgan a processo per “atti persecutori e diffamazione aggravata”

Colpo di scena in tribunale, ieri 4 novembre, nella vicenda giudiziaria che vede coinvolti gli ex fidanzati Morgan e Angelica Schiatti. La cantante di fronte alla proposta risarcitoria dell’ex ha deciso di andare avanti con il processo, rifiutandosi di ritirare la querela contro il cantautore, nonostante la proposta risarcitoria di 100mila euro presentata da quest’ultimo con assegno circolare prodotto in udienza.

Anche se la cifra è stata fissata dal giudice Martina Baggio, dopo che nella precedenza udienza dopo l’imputato aveva offerto 15mila euro. Cifra non in linea con “l’importante qualità del danno arrecato e i contenuti allarmanti”, aveva detto la dottoressa Baggio.

Le accuse nei confronti di Morgan – in esame al Tribunale di Lecco – sono di atti persecutori e di diffamazione aggravata, per una serie di messaggi pubblicati su una chat di gruppo.

Sulla base degli ultimi sviluppi del procedimento, è rientrata nel processo l’eccezione di legittimità costituzionale avanzata in precedenza dalla difesa Castoldi e l’udienza è stata rinviata al 9 dicembre.

In particolare giudice si riserva di decidere sulla questione della legittimità costituzionale dell’articolo 162 ter del codice penale introduce una significativa possibilità per gli imputati: l’estinzione del reato procedibile a querela attraverso la riparazione integrale del danno.

Questo meccanismo consente all’imputato di ottenere l’estinzione qualora provveda, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, al completo risarcimento del danno mediante restituzioni o indennizzo e all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. La procedura prevede che la richiesta sia formalmente presentata al giudice, il quale, dopo aver ascoltato tutte le parti coinvolte, può concedere il beneficio anche in caso di opposizione da parte della persona offesa.

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