È iniziata la discussione davanti ai giudici delle Sezioni Unite civili della Cassazione chiamati a decidere sui dieci ricorsi del ministero dell’Interno sulle ordinanze con cui il tribunale di Catania (giudici Apostolico e Cuprì) non ha convalidato negli scorsi mesi i trattenimenti di alcuni migranti tunisini a Pozzallo che era stato disposto dal questura in applicazione di quanto disposto dal Governo con il cosiddetto decreto Cutro. Nei provvedimenti i magistrati sostenevano che il decreto fosse “illegittimo”. Decisioni che avevano innescato una polemica politica e anche un’indagine per un video che riprendeva a una manifestazione la giudice Iolanda Apostolico.

Per il pg della Cassazione “la procedura accelerata” messa in atto dal questore di Ragusa “è stata svolta legittimamente e in modo conforme alla legge”. Nell’intervento il pg ha spiegato che “non si può trascurare quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato circa la situazione di emergenza a Lampedusa, caratterizzata da flussi consistenti e ravvicinati in quella zona e dall’elevato numero delle domande di protezione internazionale così da rendere difficilmente gestibile la trattazione della domanda nel luogo di arrivo”. Per l’ufficio del procuratore generale, rappresentato in udienza dall’avvocato generale Renato Finocchi Ghersi e dal sostituto procuratore generale Luisa De Renzis, “la peculiare situazione precludeva, con ogni evidenza, ogni possibile accertamento e trattazione della procedura nella stessa zona di arrivo. Del resto, lo stesso giudice di merito non ha accertato in punto di fatto che l’eccezione prevista dalla direttiva citata sia stata utilizzata indebitamente senza che si fosse verificato un flusso di migranti talmente numeroso così da rendere impossibile lo svolgimento della procedura di frontiera a Lampedusa. Né, in proposito, lo stesso richiedente proponeva contestazioni sul fatto che alla frontiera di Lampedusa fosse impossibile trattare la sua domanda di protezione”.

Per i giudici siciliani in realtà il “trattenimento” “sarebbe stato disposto fuori dai requisiti di legge” perché i richiedenti asilo non possono essere trattenuti.

Il pg conclude, quindi, che “non si ravvisano dunque le palesi illegittimità riscontrate nel provvedimento perché, come correttamente indicato dall’Avvocatura dello Stato, nel caso di specie si era comunque al cospetto di una delle condizioni (provenienza da un Paese di origine sicuro) e, del pari, si era in presenza di una delle ipotesi di procedura accelerata consentite“. Per il pg, infine, è un “richiamo improprio” quello fatto dal giudice di Catania della sentenza del 14 maggio 2020 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “per fondare il contrasto tra la norma nazionale e la direttiva, non consente di pervenire a diversa soluzione”.

“La sentenza si riferisce – dice il pg – ad una fattispecie normativa diversa da quella esaminata nel presente giudizio. Questa sentenza, nella parte in cui ha affermato che un richiedente la protezione internazionale non può essere trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, ha deciso il caso del collocamento e della permanenza dei richiedenti presso la zona di transito di Röszke (in Ungheria) dove il trattenimento dei richiedenti asilo ammesso dal diritto dell’Unione Europea, risultava disposto in mancanza di una decisione da cui trarre le motivazioni (di fatto e di diritto) del trattenimento e del previo esame individuale sulle possibili soluzioni alternative alla privazione della libertà personale. Si trattava pertanto di una sorta di trattenimento ex lege completamente diverso dalla situazione qui esaminata”.

La giudice Apostolico ricordava che “la normativa interna incompatibile con quella dell’Ue va disapplicata dal giudice nazionale” (un principio ribadito da una sentenza della Corte costituzionale di oltre trent’anni fa). La normativa dell’Ue incompatibile col decreto Cutro, secondo la giudice, è relativa sul agli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/Ue “che ostano (cioè non permettono, ndr) a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità” e anche che il “trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura”. La parola ora passa ai giudici, la decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

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Intanto, in Ungheria…

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