A una settimana dall’approvazione in consiglio dei ministri, la manovra si appresta finalmente ad arrivare in Parlamento. Nella nuova bozza, suddivisa in 16 capitoli e 156 articoli e arricchita anche delle relazioni tecniche e illustrative, compaiono finalmente alcune norme che finora erano state lasciate in bianco. La tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche, che va sotto il nome di ‘contributo di solidarietà temporaneo‘, prevede solo per il prossimo anno un’aliquota del 50% sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d’imposta antecedente al primo gennaio 2023 che ecceda per almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei quattro anni d’imposta precedenti. L’incasso stimato si ferma a 2,6 miliardi contro gli 11 attesi dalla norma del governo Draghi che prevedeva un’aliquota del 25% sul maggior margine imponibile Iva realizzato tra ottobre 2021 e 30 aprile 2022 rispetto al periodo ottobre 2020-aprile 2021 e si è rivelata un flop. Il governo Meloni però non interviene, come si pensava, per correggere quella formulazione, ma si limita a introdurre una nuova tassa straordinaria da pagare nel 2023.

Sono interessate 7mila aziende. Il contributo non può superare il 25% del patrimonio netto al primo gennaio 2022 e va versato in un’unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023. Per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, invece, va versato entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Il contributo, si precisa, è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall’Irap.

Per quanto riguarda i pensionamenti anticipati, Opzione donna viene prorogata al 2023 ma con una stretta decisa rispetto al sistema attuale, sia per quanto riguarda l’età che le caratteristiche lavorative e personali per accedere all’anticipo. Finora la misura è stata destinata a tutte le donne, senza requisiti legati al lavoro svolto, alla condizione famigliare o personale. Le uniche caratteristiche sono contributive e di età: possono accedere alla pensione anticipata le lavoratrici che abbiano maturato, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Nella nuova versione restano i 35 anni di contributi ma l’età viene alzata a 60 anni. Soprattutto, per accedere all’agevolazione pensionistica bisogna rientrare in 3 categorie: caregiver familiari (coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti); invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Solo queste ultime possono richiedere un anticipo di due anni, abbassando quindi l’età a 58 anni. Il limite di 60 anni trova inoltre una deroga che lega l’età di uscita al numero dei figli, nonostante venerdì si fosse diffusa la voce di un ripensamento: è previsto che cali di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due.

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