Il Superbonus, l’agevolazione introdotta quest’anno dal Governo attraverso il Decreto Rilancio, ha già raccolto molti consensi e stimolato la messa in opera di interventi edilizi in tutta Italia. Rimane però qualche dubbio sul suo funzionamento. Uno fra tutti, a cui ha risposto il blog di Immobiliare.it è: si può richiedere anche per un immobile che non è adibito ad abitazione principale? Sì, purché si rispettino determinati requisiti.

Il caso che ha sollevato il problema

A inizio ottobre l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione rispondendo a un contribuente, che avrebbe intenzione di ristrutturare completamente un immobile di sua proprietà. Nello specifico si tratta di un edificio unifamiliare costruito negli anni ’50, situato in zona sismica 2 e di classe energetica F. L’idea del nuovo proprietario è quella di demolire e ricostruire la casa, ottenendo di conseguenza quei requisiti che danno diritto all’agevolazione al 110%, ovvero la riduzione del rischio sismico e il miglioramento di oltre due classi energetiche (nel suo caso da F passerebbe ad A). Il problema, però, è che almeno all’inizio il nostro contribuente non avrebbe intenzione di trasferire la propria residenza. E dunque come la mettiamo con il Superbonus?

Che cosa dice la legge

L’Agenzia delle Entrate ha citato il comma 10 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, in cui si spiega che possono beneficiare del Superbonus “gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”. Quindi limite di 2 abitazioni, ma senza distinzione tra prima e seconda casa. E per quanto riguarda gli interventi a scopo antisismico, salta anche il vincolo delle 2 unità: perciò il Superbonus si può richiedere per tutte le abitazioni che una persona possiede e per le quali si intenda migliorare la classe di rischio.

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