di Dino Caudullo*

Con circolare dell’11 settembre scorso, il ministero dell’Istruzione ha dato indicazioni per il personale della scuola sulle modalità di individuazione e tutela dei lavoratori “fragili”. Sulla scorta delle previsioni generali di cui alla circolare interministeriale del 4 settembre, si chiarisce, in primo luogo, che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica, restando ferme tutte le altre procedure finalizzate – in via ordinaria – all’accertamento dell’idoneità al lavoro del personale della scuola, tramite gli accertamenti di idoneità al lavoro effettuati dalle competenti Commissioni mediche di verifica.

La circolare prevede che, in mancanza di nomina del medico competente da parte della scuola, qualora il lavoratore – docente o appartenente ai profili Ata – dovesse formulare richiesta di accertamento della condizione di “fragilità” legata all’emergenza Covid, il dirigente scolastico dovrà disporre la visita presso l’Inail, l’Asp o presso i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Quando un lavoratore può essere qualificato “fragile”

Secondo la definizione fornita dalla circolare interministeriale del 4 settembre, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.

Quindi, se è scientificamente provato che la maggiore fragilità si riscontra nelle fasce di età più elevate, tuttavia è necessaria la presenza di patologie pregresse (ad esempio di natura cardiovascolare, respiratoria o metabolica) che possono integrare una condizione di maggiore rischio.

Una volta pervenuta la richiesta di visita da parte del lavoratore, il Dirigente scolastico disporrà la stessa presso il medico competente o presso le strutture sanitarie sopra specificate, in esito alla quale sarà emesso un giudizio di idoneità, idoneità con prescrizioni o inidoneità temporanea alla specifica mansione o assoluta.

Idoneità al lavoro

Nel caso di giudizio di idoneità il lavoratore, sia esso docente o Ata, potrà continuare a svolgere le proprie mansioni ordinarie.

Idoneità con prescrizioni

Qualora in esito alla visita venga emesso un giudizio di idoneità, ma con prescrizioni, il medico indicherà quali specifiche prescrizioni cautelative sarà tenuto ad adottare il dirigente scolastico, come ad esempio la fornitura di mascherine Ffp2, un maggiore distanziamento o una diversa organizzazione dell’ambiente di lavoro o dei tempi di lavoro.

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Nel caso in cui il medico dovesse riscontrare un’inidoneità temporanea, limitata al periodo di emergenza Covid, quest’ultima potrà essere relativa, nel senso di inidoneità riferita alla specifica mansione svolta, oppure assoluta, nel senso di inidoneità a qualsiasi attività lavorativa.

Per i docenti, quanto alla inidoneità relativa alla specifica mansione, qualora il lavoratore dichiarato inidoneo alla mansione specifica non richieda di essere adibito (limitatamente al periodo di inidoneità indicato dal medico) ad altra mansione, il dirigente scolastico dovrà procedere al collocamento in malattia d’ufficio.

Nel caso contrario, e specificamente il personale docente, potrà essere adibito, presso la stessa istituzione scolastica, o scuole viciniori o, su richiesta, anche fuori provincia, a mansioni equivalenti quali, ad esempio, il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, di supporti didattici ed educativi, il servizio di supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività amministrativa, etc…

Naturalmente, ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico, le predette attività potranno essere svolte in modalità di lavoro agile.

Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa

Infine, qualora il lavoratore dovesse essere dichiarato temporaneamente inidoneo in modo assoluto, dovrà essere collocato in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.

* Amministrativista e giuslavorista, mi occupo prevalentemente di pubblico impiego e diritto scolastico da circa vent’anni. Presidente della Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, collaboro da anni con La Tecnica della Scuola, testata giornalistica specializzata in legislazione scolastica, e presto attività di assistenza e consulenza in favore di associazioni di categoria e sindacati del comparto scuola, università e del settore del pubblico impiego in generale. Svolgo anche attività di formazione finalizzata alla preparazione a concorsi pubblici e attività divulgativa in materia di pubblico impiego e diritto scolastico. Vivo ed esercito la professione di avvocato a Catania.

Articolo Precedente

Contratti, Bonomi: “Non è il momento degli scioperi, la strada giusta è parlarsi”. Poi esprime preoccupazione per l’ultimo trimestre

next
Articolo Successivo

Fiat, quarant’anni fa la Marcia dei Quarantamila: una frattura insanabile tra lavoratori

next