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“Dare i buoni spesa prima agli italiani è discriminatorio”. Il tribunale di Ferrara blocca l’ordinanza del leghista Alan Fabbri

L'amministrazione guidata dal Carroccio aveva inserito la cittadinanza italiana o europea tra i requisiti 'prioritari' per la richiesta di aiuti. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dall'Asgi e dai sindacati. Il primo cittadino su Facebook: "Attacco all'Italia"
“Dare i buoni spesa prima agli italiani è discriminatorio”. Il tribunale di Ferrara blocca l’ordinanza del leghista Alan Fabbri
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Per il tribunale di Ferrara, dare priorità nei buoni spesa a chi ha la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno, è “discriminatorio”. L’ordinanza emessa dal comune amministrato dal leghista Alan Fabbri, dovrà dunque essere riformulata. I giudici hanno accolto il ricorso presentato da Asgi (Associazione degli studi giuridici sull’immigrazione) e dai sindacati. Il primo cittadino del Carroccio ha protestato su Facebook definendo la sentenza: “Un attacco vero e proprio all’Italia” e alle “categorie di persone che hanno sempre lavorato e pagato le tasse e che mantengono già a proprie spese i richiedenti asilo da troppo tempo”.

La polemica era scoppiata per l’ordine con cui sarebbero stati distribuiti i voucher: prima agli italiani, poi ai cittadini europei e alle persone provenienti Paesi extraeuropei. La divisione, denunciata dal gruppo regionale di sinistra “Emilia-Romagna Coraggiosa”, emergeva chiaramente dalla nota pubblicata sul sito del Comune. Le opposizioni accusavano perciò il sindaco di “alimentare una quanto mai insopportabile guerra tra poveri“. Quindi il ricorso in tribunale, accolto: bisogna cambiare i criteri: “L’assistenza e la solidarietà sociale devono essere riconosciute non solo al cittadino, ma anche allo straniero”, scrive il giudice Mauro Martinelli. Ma secondo secondo il sindaco Fabbri, la pronuncia del giudice “mette a rischio i buoni spesa per tantissime famiglie”.

L’ordinanza dispone quindi che “i titolari di protezione internazionale, nazionale e richiedenti asilo poi sono equiparati ai cittadini in materia di assistenza sociale, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 251/2007, sicché la loro esclusione appare del tutto ingiustificata; i titolari di protezione umanitaria o di protezione per casi speciali hanno diritto alla parità di trattamento perché il relativo permesso di soggiorno ha durata non inferiore all’anno”.

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