Sono sedici articoli e riprongono quasi fedelmente le bozze anticipate nei mesi scorsi: dalle notifiche telematiche ai rito monocratico anche per il secondo grado di giudizio. È il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri nella notte tra il 13 e 14 febbraio. Tra le novità rispetto al passato si segnalano le norme che prevedono sanzioni per i giudici che per negligenza inescusabile non rispetteranno i tempi predeterminati dei processi: non entreranno in vigore prima del 1 gennaio 2024. Lo prevede l’articolo 13 del testo. E lo scopo è quello di “consentire la preventiva valutazione di impatto delle modifiche” al processo penale introdotte con la riforma stessa.

Le punizioni per i “giudici fannulloni” – Il testo approvato è leggermente meno severo nei confronti dei giudici che non rispettano i tempi dei processi. Mentre prima perchè ricorresse la responsabilità disciplinare bastava la semplice negligenza del magistrato, ora deve essere sempre “inescusabile“. Nel nuovo testo si parla esplicitamente di “illecito disciplinare” con riferimento a un’ipotesi circoscritta: sforati i tempi di definizione del giudizio in appello (2 anni) o in Cassazione (uno), le parti hanno diritto di chiedere l’immediata definizione del processo, che va esaurito in 6 mesi. Se quest’ultimo termine non viene rispettato scatta la responsabilità disciplinare. Stessa sorte per il capo dell’ufficio che non abbia disposto le misure organizzative necessarie al rispetto della tempistica prevista. La riforma pone comunque a carico di tutti i magistrati il dovere di adottare, ciascuno in relazione alle proprie funzioni, le misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi predeterminati che vengono introdotti dalla riforma per ogni fase del processo (1 o 2 anni in primo grado, a seconda della gravità del reato). Ma mentre le bozze precedenti definivano la mancata adozione di questi interventi un illecito disciplinare, nel nuovo testo si dice che è il dirigente dell’ufficio a dover vigilare sul rispetto di queste previsioni e segnalare l’eventuale inerzia di un giudice ai titolari dell’azione disciplinare, sempre che sia stata determinata da negligenza inescusabile.

Notifiche telematiche –Nella disciplina delle notifiche la modalità telematica diventa la regola, mentre il deposito degli atti con mezzi diversi rappresenta l’eccezione. La riforma modifica le leggi sulle notifiche prevedendo la modalità telematica, anche con soluzioni diverse dalla posta elettronica certificata, estesa pure ai soggetti diversi dall’imputato. Per quanto riguarda l’imputato non detenuto, dalle seconda notifica in poi si farà riferimento solo al difensore. Sarà lo stesso imputato a dover comunicare al suo avvocato un recapito recapito certo attraverso il quale avverranno le comunicazioni. Per alcuni atti e alcuni uffici giudiziari, che saranno individuati dal Ministro della giustizia, il deposito telematico sarà obbligatorio. In altre parole, la modalità telematica diventa la regola, mentre il deposito degli atti con mezzi diversi rappresenta l’eccezione.

Tempi delle indagini – Viene accorciata la duranta delle indagini preliminari: potranno durare al massimo due anni. Nel dettaglio i tempi saranno di: 6 mesi per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, di 1 anno e 6 mesi quando si procede per fatti più gravi (previsti dall’art. 407 comma 2 codice procedura penale), 1 anno in tutti gli altri casi. Viene introdotta, inoltre, una nuova disciplina della proroga dei termini, con la possibilità per il Pubblico Ministero di chiederla una sola volta e per un tempo non superiore a 6 mesi.

Obbligo di deposito degli atti – Se il pm non ha deciso se chiedere l’archiviazione o notificare l’avviso di conclusione delle indagini entro 3 mesi dalla scadenza dei termini massimi (che diventano 6 o 12 mesi per i procedimenti più complessi), dovrà notificare l’avviso di deposito della documentazione relativa alle indagini svolte. La violazione di questo obbligo costituisce illecito disciplinare per il pubblico ministero che abbia agito con negligenza inescusabile, così come l’omesso deposito della richiesta di archiviazione o dell’esercizio dell’azione penale nei 30 giorni successivi alla richiesta da parte del difensore.

Nuove regole per la richiesta di processo – Per la richiesta del rinvio a giudizio bisognerà acquisire elementi idonei a fondare l’ipotesi accusatoria, tale da rendere “ragionevole” la previsione di una condanna per l’imputato. Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’uniforme esercizio dell’azione penale, selezionano le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, sulla base di criteri di priorità trasparenti e predeterminati, come indicati nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

I nuovi riti alternativi – Il patteggiamento si potrà chiedere fino a otto anni ma sarà precluso per più reati, in modo da evitare che responsabili di reati gravissimi possano accedere al rito alternativo. È ampliato l’ambito di applicazione del rito abbreviato attraverso la modifica dei requisiti di ammissibilità dell’abbreviato condizionato ad un’integrazione probatoria: ammettendolo se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce “un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale”. Viene esteso anche il termine entro cui il pm può chiedere l’adozione del decreto penale di condanna (1 anno, anziché 6 mesi) e viene introdotto un termine di 10 giorni dalla notificazione del decreto penale entro il quale il condannato possa, rinunciando a proporre opposizione, pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto.

Il dibattimento – Si prevede che il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per fissare una scansione temporale al processo dibattimentale, con l’introduzione anche di una relazione illustrativa delle parti sulla richiesta di prove, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento. Priorità sarà data ai processi relativi ai delitti colposi di comune pericolo, come il disastro colposo. I testimoni non saranno risentiti nel caso in cui cambio un membr del collegio giudicante. Per i casi di citazione diretta a giudizio, viene introdotta la possibilità che un giudice monocratico (diverso da quello che dovrebbe celebrare il dibattimento) possa adottare sentenza di non luogo a procedere ove il reato sia estinto.

Il monocratico d’Appello – Si introduce il giudice monocratico di secondo grado, per i procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta nel giudizio di primo grado e la possibilità di procedere con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, su richiesta dell’imputato o del suo difensore.

I tempi dei processi – Come annunciato più volte vengono inseriti termini fissi per la durata dei procedimenti, nel dettaglio: 1 anno per il giudizio di primo grado, 2 anni per giudizio di secondo grado, 1 anno per il giudizio di legittimità per i processi penali di competenza del tribunale in composizione monocratica. Per i processi penali davanti al tribunale collegiale invece i tempi sono: 2 anni per il giudizio di primo grado, 2 anni per il giudizio di secondo grado, 1 anno per il giudizio di legittimità. Nel caso in cui scadano i termini, le parti o i loro difensori possono presentare istanza di immediata definizione del processo, che a quel punto deve essere definito di regola entro 6 mesi.

Assunzioni e potenziamento – Si potranno estendere i giudici onorari ausiliari (che oggi hanno la possibilità di esercitare soltanto la funzione di integrare il collegio nel settore civile) anche al settore penale, e si prevede un aumento dell’organico dei giudici onorari ausiliari di 500 unità (dagli odierni 350 a 850). Previste le assunzioni, con contratto a tempo determinato di 24 mesi, anche in soprannumero, di 1.000 unità di personale amministrativo, a partire già dal 1° settembre 2020.

Articolo Successivo

Terremoto Centro Italia, il nuovo commissario è Legnini (Pd): sostituisce il tecnico Farabollini

next