Perché la nuova legge delega sul nucleare contrasta coi referendum passati: cos’ha detto la Consulta
La Camera dei Deputati, in data 4 giugno 2026, ha approvato la proposta di legge delega n. 2669, che dispone in materia di energia nucleare, invero con indubbia ampiezza di vedute, ma senza escludere, e quindi ammettendo, la reintroduzione in Italia anche del nucleare ottenuto con il metodo, rischioso e dannoso, della “fissione”. Si tratta in effetti di una ammissione che non può assolutamente essere condivisa per motivi logici e giuridici.
Dal punto di vista logico, appare evidente che detta reintroduzione non è realizzabile per varie ragioni. Innanzitutto si tratterebbe di una operazione che diverrebbe effettiva e funzionante non prima del 2035 e, considerata la grave crisi economica attuale, non si capisce come possa ritenersi conveniente impiegare le ingenti somme richieste per una finalità che sarebbe attuata non prima di una decina di anni.
In secondo luogo c’è l’insolubile problema delle scorie, i cui effetti inquinanti durano per millenni e millenni, e che, con l’andare del tempo, non si saprebbe più dove e come isolare. Infine c’è il gravissimo problema del rischio che questo tipo di nucleare comporta. E’ ben noto, infatti, anche per le esperienze vissute (si pensi a Chernobyl e a Fukushima), che le centrali nucleari a fissione implicano un rischio di danni gravissimi all’uomo e all’ambiente, producendo, per un tempo indefinibile, un inquinamento irreversibile del suolo, dell’acqua, dell’aria, delle risorse naturali. Peraltro non è da dimenticare che, quando si parla di rischio, per la legge statistica dei grandi numeri, prima o poi l’incidente si verifica.
Inoltre, sul piano strettamente giuridico, è da sottolineare che l’accennata proposta legislativa contrasta palesemente con la deliberazione popolare contraria al nucleare, espressa con i due referendum del 1987 e del 2011, i quali, per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere contraddetti dal Legislatore. La Corte costituzionale, infatti, dopo aver affermato che “la natura del referendum è quella di un atto-fonte dell’ordinamento” (sentenza n. 468 del 1990), ha ripetutamente sancito che resta fermo l’obbligo del legislatore “in ordine all’osservanza dei limiti relativi al divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare” (sentenza n. 9 del 1997; vedi anche sentenza n. 33 del 1993 e sentenza n. 32 del 1993).
Al riguardo, l’accennata giurisprudenza costituzionale si è espressa anche sul significato preciso da dare alla frase “ripristino della normativa abrogata”. Molto chiarificatrice in proposito è stata infatti la sentenza n. 199 del 2012, la quale ha precisato che il “porre nel nulla l’esito della consultazione popolare” è impossibile senza che si sia verificato “alcun mutamento del quadro politico, né delle circostanze di fatto, (che possano giustificare, nda) un simile effetto”.
Non essendovi stato un mutamento del quadro politico, la proposta di legge si è riferita, in più di una occasione, a un mutamento delle circostanze di fatto, facendo riferimento a nuove “tecnologie nucleari”, che avrebbero reso le nuove centrali più sicure e comunque “piccole e nuove”. In realtà, non si può parlare di “piccole centrali”, considerato che esse produrrebbero fino a 300 MW di potenza. Né si può parlare di “nuove centrali”, perché, come si è visto, il nucleare in questione sarebbe sempre ottenuto con il metodo altamente nocivo e rischioso della fissione.
Insomma, non può assolutamente parlarsi di un “mutamento delle situazioni di fatto” e la proposta di legge delega in questione, limitatamente ai casi di “fissione nucleare”, è in pieno contrasto con il divieto giurisprudenziale di ripristino della legge abrogata per volontà popolare, e quindi assolutamente da respingere.