Un piccolo parcheggio per l’auto, un grande passo per la civiltà. Merita la parafrasi delle celebri parole di Neil Armstrong l’ultima decisione della Cassazione in tema di posteggi a pagamento: in pratica, da oggi in poi anche le persone disabili che non hanno la patente o non possiedono un’auto, avranno diritto a far parcheggiare gratuitamente l’automobile di chi li accompagna all’interno degli stalli delimitate dalle strisce blu, specie quando gli spazi di sosta riservati ai diversamente abili sono già occupati.

La decisione della Cassazione arriva sulla base del ricorso presentato dalla onlus Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) contro il Comune di Torino che, nel 2016, aveva approvato un regolamento che escludeva dall’agevolazione del parcheggio gratuito i disabili non muniti di patente e autoveicolo, salvo che non dimostrassero di dover raggiungere il centro cittadino (almeno dieci volte nel mese) per esigenze di lavoro o di cura. Un regolamento che i giudici hanno, giustamente, definito come discriminatorio.

“L’Amministrazione comunale torinese, in quanto verosimilmente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti, ha rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino”, si legge nel verdetto, numero 24936.

“Tuttavia nel far ciò, il Comune ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta di danni dei disabili (presumibilmente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti dell’ausilio di un familiare, i quali possono fruire dello stesso permesso solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura”, sentenzia la Cassazione.

Ad avviso della Suprema Corte, “non vi è dubbio che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest’ultima categoria di disabili”, in quanto non reputa “meritevole di tutela l’accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale (come invece consentito ai disabili con patente ed autoveicolo)”.

Gli “ermellini” aggiungono che il motivo della diversità di trattamento prevista dal Comune “risiede nell’intento di prevenire abusi nell’utilizzo del permesso speciale da parte degli stessi familiari”, ma “se è pur vero che tale rischio esiste non può certo essere risolto negando un diritto”. Eventualmente sarebbe necessario predisporre “un adeguato, e anche severo, sistema di controlli e sanzioni”.

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