Grazie all’articolo 8 della nuova legge viene introdotto il “patrocinio gratuito dello Stato” nei casi di legittima difesa. La normativa prevede un nuovo articolo, il 115-bis, all’interno del Testo Unico delle spese di giustizia. In questo modo chiunque sia stato assolto, prosciolto, o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa, non dovrà pagare alcuna parcella. Proprio questa norma è stata leggermente modificata dalla Camera che ha fatto decorrere l’onere dall’anno 2019 (e non dal 2018), adeguando quindi la copertura finanziaria al triennio 2019-2021.

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