L’articolo 2 della nuova normativa punta a rendere sempre legittima la difesa se chi ha agito lo ha fatto in “stato di grave turbamento”. Come? Modificando l’articolo 55 del codice penale, quello cioè dedicato all’eccesso colposo: quando si eccedono colposamente i limiti fissati dalla legge, cioè in caso di negligenza, imperizia o imprudenza, vengono applicate le disposizioni “previste per i delitti colposi”. In particolare la nuova normativa inserisce un ulteriore comma all’articolo, specificando che nei casi di violazione del domicilio o del luogo di lavoro se si è agito per difendere se stessi o qualcun altro, cioè se ci sono tutte le condizioni previste dall’articolo 52, non può essere punito chi ha agito in “stato di grave turbamento”, cioè perché è turbato “dalla situazione di pericolo in atto”.  Una categoria giuridica – quella del grave turbamento –  che come ha segnalato l’Anm non era contemplata in origine dal codice penale: il giudice quindi dovrà interpretare di volta in volta le varie situazioni su cui è chiamato a decidere.

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