Pubblichiamo la lettera del ricercatore di Tor Vergata Giuliano Grüner, ricercatore universitario e professore aggregato di diritto amministrativo a Tor Vergata, che ha portato il rettore Giuseppe Novelli sul banco degli imputati rispetto alle procedure dei docenti a chiamata vincendo davanti al Consiglio di Stato.

Sig. Vice Ministro Lorenzo Fioramonti,

Le scrivo questa lettera per illustrarLe l’epilogo – quantomeno sul piano della giustizia amministrativa – di una vicenda che mi è occorsa presso il mio Ateneo di appartenenza, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Di essa si sono occupati vari mezzi di informazione nazionali (il Suo stesso collaboratore Dino Giarrusso, quando era ancora una “Iena”, realizzò un significativo servizio televisivo al riguardo), e molto se ne è discusso in ambito accademico.

Cercherò di essere il più obiettivo possibile, ripudiando al massimo grado la “chiacchiera”, il “pettegolezzo” e l’“equivoco”, ma cercando di dimostrare, al contempo, che, ben diversamente da quanto ritenuto ed esternato in privato ed anche in pubblico da taluni illustri esponenti del mondo accademico, forse tra i “personaggi” – diciamo così – più “stravaganti” di questa vicenda non posso essere annoverato io.

Sono ricercatore universitario confermato di diritto amministrativo, avvocato cassazionista (mi sono collocato in regime di impegno a tempo definito con Tor Vergata nel mese di novembre del 2012), e – ad esito della prima tornata assoluta – ho conseguito la abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima fascia nel mio settore scientifico disciplinare.

Nell’anno 2015, proposi un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale, non contenente una istanza di misure cautelari. Con tale ricorso contestai la circostanza per cui, a Tor Vergata, le chiamate dei professori, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010, pur in presenza di una pluralità di soggetti legittimati in base alla legge a parteciparvi (cioè più ricercatori a tempo indeterminato e più professori associati in servizio nell’Università medesima ed in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale), venivano riservate ad un solo candidato, scelto dal dipartimento che attivava ciascuna procedura di chiamata in base al criterio dell’intuitus personae, senza alcuna motivazione e senza la benché minima forma di pubblicità, con formale preclusione alla partecipazione per tutti gli altri studiosi – proprio come me – pur in possesso dei titoli a tal uopo richiesti dalla legge (cfr. allegato n. 1).

Poiché, a seguito della proposizione di tale ricorso, ho ricevuto, anche da parte di organi di vertice dell’Ateneo, quelli che io ho percepito come plurimi, ripetuti ed inaccettabili “avvertimenti” affinché vi rinunciassi, mi vidi costretto, nell’aprile del 2016, a rivolgermi alla Procura della Repubblica di Roma. Quest’ultima, ad esito delle indagini preliminari, ha richiesto, nella persona del p.m. dott. Mario Palazzi, il rinvio a giudizio del Rettore dell’Ateneo, prof. Giuseppe Novelli, giacché, in base all’ipotesi accusatoria, avrebbe tentato di concutermi, minacciandomi di ostacolare le mie legittime aspirazioni di crescita accademica qualora non avessi rinunciato al ricorso (allegato n. 2).

Non vi ho mai rinunciato.

L’udienza preliminare, che vede il Rettore Novelli imputato del predetto reato, è stata fissata, dopo quattro rinvii, alla data del 1° marzo p.v. A questo riguardo, sono io il primo a tenere sempre nella massima considerazione il sacrosanto principio di cui all’art. 27, comma 2, Cost., per cui «L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Ma – ciò fermo – il punto è un altro, e, di qui in poi, Le parlo esclusivamente come avvocato amministrativista (nella fattispecie, di me stesso) e come studioso del diritto amministrativo. Il ricorso da me proposto è stato pienamente accolto dal Consiglio di Stato, massimo organo di giustizia amministrativa contemplato dalla nostra Costituzione, con sentenza della Sez. VI, 19 dicembre 2018, n. 7155 (allegato n. 3). Tale sentenza contiene alcuni passaggi estremamente significativi, che ritengo opportuno riportare testualmente:

«Poiché ogni limitazione del precetto costituzionale del pubblico concorso, alterando le condizioni di parità di trattamento degli aspiranti, deve considerarsi del tutto eccezionale, deve preferirsi l’interpretazione secondo cui tutti i candidati “interni” alla stessa Università, in possesso dei medesimi requisiti, devono essere posti in grado di partecipare alla procedura di reclutamento in condizioni di parità. Non sarebbe invece conforme a Costituzione una norma che consentisse ad una pubblica amministrazione di potere operare progressioni interne “ad personam”»;

«Per quanto la disciplina statale (così come quella dettata dalla specifica fonte regolamentare) non contenga disposizioni riferite alla peculiare situazione di una Università in cui siano in servizio più candidati in possesso dei medesimi requisiti di accesso alla procedura di chiamata diretta, è possibile ovviare a tale lacuna “assiologica” attraverso il ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, il cui consolidato radicamento nel tessuto dell’ordinamento giuridico costituisce uno dei principali meriti storici della scienza di diritto amministrativo»;

«Che la platea degli aventi diritto alla partecipazione deve essere rappresentata da tutti i ricercatori di ruolo, in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale, è confermato dal dato letterale di cui all’art. 24, comma 6 […] // Sarebbe del resto inspiegabile il motivo per cui l’Ateneo dovrebbe precludersi la possibilità di poter selezionare, tra le proprie risorse, quella ritenuta migliore da promuovere in relazione ad un certo insegnamento disciplinare. Il fondamento di tale restrizione – individuato dalla difesa erariale nella circostanza che il dipartimento, proprio perché deve reclutare un professore che dovrà svolgere mansioni afferenti al dipartimento medesimo, deve potere effettuare la chiamata tra i ricercatori che operano al suo interno – è giuridicamente inconferente: l’immissione in ruolo del professore associato o ordinario comporta il sorgere di un rapporto di rapporto di lavoro con l’Università, e tali soggetti conservano sempre la possibilità di cambiare dipartimento e ateneo (il caso di specie è paradigmatico, dal momento che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione non esiste più)».

«L’appello, in definitiva, va accolto. // Alla procedura di chiamata in contestazione non è stata data alcuna preventiva e adeguata pubblicità. Il controinteressato è stato individuato quale unico candidato al quale consentire la partecipazione alla procedura (sebbene vi fossero sei ricercatori che, all’epoca dei fatti, erano in servizio presso l’Ateneo ed erano in possesso della prescritta abilitazione) con la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologia della Formazione del 19 novembre 2014, mai pubblicata».

Si tratta di parole oggettivamente gravi, tanto più perché riferite al secondo Ateneo romano, e, a maggior ragione, perché esse riguardano anche l’operato del Pro Rettore Vicario di Tor Vergata, Claudio Franchini, il quale – a differenza del Rettore, che è un genetista – è un giurista, in particolare professore ordinario di diritto amministrativo.

Quest’ultimo ha scritto di Suo pugno e firmato le difese di Tor Vergata nell’ambito del processo amministrativo attivato con il mio ricorso (allegato n. 4), nonché dichiarato, in sede di sommarie informazioni testimoniali nell’ambito del predetto procedimento penale a carico del Rettore Novelli (s.i.t. in mio possesso, nonché in possesso del Rettore Novelli, ma che, per ragioni di riservatezza, non allegherò alla presente, non essendosi ancora pronunciato il g.u.p.), quanto segue: «Dopo aver ricevuto il ricorso di Grüner, il Rettore volle sapere quale era la situazione generale dei concorsi fatti dall’Università per garantirne la legittimità e la trasparenza. Io in quanto professore di diritto amministrativo lo rassicurai dicendogli che ritenevo il ricorso infondato nel merito e oltretutto inammissibile per tardività».

Alla luce di ciò, e del tutto a prescindere e indipendentemente da quali saranno gli esiti del procedimento penale che vede come imputato il Rettore Novelli, io Le chiedo se Lei avverta il bisogno di spendere qualche Sua parola, naturalmente dai soli punti di vista politico-amministrativo e dell’etica pubblica, in ordine alla gestione dell’Ateneo da parte del Rettore Novelli, nonché del Pro Rettore Vicario Franchini, in ordine alle chiamate dei professori effettuate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010, perché a me sembra chiaro che entrambi abbiano avallato e “tutelato” un prolungato modo di agire dell’Ateneo, concernente numerose di queste chiamate effettuate allo stesso identico modo di quella da me impugnata, che ha violato, come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7155 del 2018, «i principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, il cui consolidato radicamento nel tessuto dell’ordinamento giuridico costituisce uno dei principali meriti storici della scienza di diritto amministrativo».

La prego di considerare, Sig. Vice Ministro, che il Pro Rettore Vicario di Tor Vergata, nell’ambito delle allegate difese nel giudizio amministrativo definito da questa recente sentenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto di scrivere – tra l’altro – quanto segue:

«Il comma 6, dell’art. 24 della legge n. 240/2010, mediante il rinvio espresso alla fattispecie del comma 5, puntualizza chiaramente, invece, che “l’università valuta il titolare (al singolare) del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”.

È la norma statale, dunque, a consentire che sia sottoposto a valutazione unicamente il soggetto già individuato dall’ateneo.

Quanto alle modalità attraverso cui procedere ad individuare il candidato da sottoporre a valutazione ai fini della successiva chiamata, la maggior parte degli Atenei – tra cui “Tor Vergata” – hanno rimesso tale scelta direttamente al dipartimento (dato che solo quest’ultimo è a conoscenza delle effettive esigenze didattiche), in altri casi (pochi) le università hanno previsto una procedura interna riservata ai ricercatori in servizio che avessero formulato domanda partecipativa.

Entrambe le modalità procedurali sono ampiamente legittime e attuative del dettato legislative, in relazione al quale non risulta che il ricorrente abbia spiegato apposito incidente di costituzionalità.

D’altra parte oltre il 60% degli Atenei pubblici, ed il 90% degli Atenei non statali hanno regolamentato le chiamate allo stesso modo dell’Università di “Tor Vergata”, in ciò risultando apertamente sconfessati gli infondati rilievi avversari secondo cui tutte le altre Università Statali italiane avrebbe adottato una soluzione difforme».

Come può vedere, Sig. Vice Ministro, la questione sembrerebbe trascendere di gran lunga il mio caso specifico, per divenire – qualora dovessero corrispondere al vero le parole del Pro Rettore Vicario di Tor Vergata – “sistemica”: vale a dire, un sistema universitario rispetto al quale il reclutamento dei docenti, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010, non avviene in base al merito, ma in base al criterio dell’intuitus personae.

Io, sommessamente, ma altrettanto fermamente, ritengo che ciò sia inaccettabile. Peraltro, come ho cercato di dimostrare in giudizio, contrariamente a quanto ha ritenuto di asserire il Pro Rettore Vicario di Tor Vergata, presso i maggiori sei attuali Atenei italiani – vale a dire: La Sapienza, Roma Tre, Statale di Milano, Federico II di Napoli, Statale di Firenze, Alma Mater Studiorum di Bologna – vigono regolamenti che, in perfetta conformità ai principi espressi dal Consiglio di Stato, consentono a tutti i titolati in base alla legge di partecipare alle procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010.

In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgo deferenti saluti.

Giuliano Grüner

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