Applicare un sovrapprezzo per le bollette di luce e gas solo perché cartacee non si può. Anche se è uso comune, in realtà si tratta di una “lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici”. Lo ripete da tempo l’Autorità per l’Energia, che sta adottando una serie di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di alcune società energetiche. Gli ultimi due sono di questi giorni e riguardano A2A e Dolomiti Energia. Nei confronti della multiutility lombarda, l’Autorità contesta le offerte commerciali “Prezzo sicuro web+” e “A2A Click Gas” che prevedono una maggiorazione rispettivamente di 0,01 €/kWh e di 0,025 €/kWh per chi disattiva il servizio bollett@mail. “Dettagli” che si possono reperire nella scheda dell’offerta commerciale di A2A pubblicata sul sito “TrovaOfferte” dell’Autorità, alla voce “Servizi accessori con oneri a carico del Cliente”.

Quanto a Dolomiti Energia, il Garante contesta il costo extra di 1 euro per ogni bolletta cartacea previsto in varie offerte di elettricità e gas (“Family Web Gas”, “Gas Sconto20” e “Idea gas”). Anche in questo caso, tutte le postille si trovano spulciando il sito “TrovaOfferte”. “La società – si legge in entrambi i provvedimenti – risulta inadempiente al divieto di applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture” cartacee “con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici”. L’Autorità conclude quindi dicendo che “gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio (…) di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi”.

Entrambe le istruttorie dureranno massimo 120 giorni e l’adozione del provvedimento finale verrà presa entro i successivi 100 giorni. Dal canto loro A2A e Dolomiti Energia avranno 30 giorni per inviare le informazioni richieste. A ottobre l’Autorità si è mossa anche contro Edison, E.ON e Sorgenia sempre perché applicavano un rincaro sulle bollette cartacee, ottenendo l’adozione di alcuni impegni da parte delle tre società. Tra questi la restituzione a tutti i clienti dei corrispettivi di postalizzazione addebitati dal luglio 2014 in avanti; la verifica periodica della conformità dei contratti rispetto alla normativa e la trasmissione di un report riepilogativo. In più E.On Energia (che sovraccaricava le bollette cartacee con un aumento di 50 centesimi al mese) ha previsto anche un bonus una tantum di 15 euro a tutti i clienti che scelgono la fattura elettronica.

Sempre a proposito di bollette, è proprio di questi giorni anche la notizia sulla prescrizione biennale per i conguagli nelle bollette del gas (dai 5 anni precedenti), prevista dalla Legge di bilancio 2018. L’Autorità, con una apposita delibera, fa partire il nuovo conteggio dal 1° gennaio 2019, ovviamente solo per i ritardi dovuti alla “responsabilità del venditore o del distributore”. Insomma, un bel passo in avanti per evitare di ritrovarsi a pagare somme stratosferiche tutte insieme, a cui spesso ci si arriva proprio a causa dei ritardi del distributore (letture, blocco di fatturazioni, contatori rotti, etc…). I venditori dovranno emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa questi importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile in una fattura unica. In ogni caso, i venditori sono tenuti ad informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare. Nel caso di presunta responsabilità del cliente, invece, il venditore dovrà indicare nella bolletta l’ammontare degli importi relativi ai consumi che devono essere pagati, nonché i motivi della presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale reclamo.

Disposizioni queste che l’Autorità considera necessarie per rendere le comunicazioni delle società più trasparenti e comprensibili, soprattutto dopo l’esperienza già passata per l’elettricità. Lo scorso marzo infatti la prescrizione biennale è scattata per i conguagli della luce. Allora erano sorte molte problematiche, per cui gran parte dei consumatori non era al corrente di questo nuovo diritto e delle modalità per esercitarlo. Alcuni operatori continuavano così senza colpo ferire a richiedere conguagli superiori al biennio, forti del fatto che è la normativa stessa che prevede che comunque si possano inviare conguagli ultra biennali anche se prescritti.

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