Avevano fatto una legge che puniva gli impiegati ma salvava i vertici delle banche finanziatrici dei produttori di mine antiuomo. Per questo motivo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rinviato alle Camere una norma di iniziativa parlamentare che riguarda misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. È la prima volta durante il suo mandato che il capo dello Stato rispedisce indietro una legge. Ovviamente Mattarella è tutt’altro che contrario alla lotta contro le mine antiuomo. Anzi vorrebbe che il Parlamento studiasse una legge ancora più stringente.

Gli uffici giuridici del Quirinale, infatti, hanno infatti riscontrato una disparità di sanzioni che determina una conseguente “irragionevole” disparità di trattamento. Per cui, “il provvedimento presenta profili di evidente illegittimità costituzionale”. La legge è una delle poche non governativa, ed una delle poche che ha avuto solo due letture, senza navette tra Camera e Senato. Si tratta di una proposta nata in Senato su iniziativa di Silvana Amati e altri 13 senatori del Pd, approvata in sede legislativa dalla commissione Finanze, il 6 ottobre 2016, e confermata dall’aula di Montecitorio, che l’ha approvata definitivamente il 3 ottobre scorso.

La legge introduce il “divieto totale” del finanziamento a qualsiasi titolo delle aziende che producono mine anti-uomo e bombe a grappolo da parte di banche, intermediari finanziari o fondi pensione. A vigilare sono chiamati la Banca d’Italia, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.  Gli intermediari che violano la legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 euro a 1.500.000, e la perdita temporanea, da due mesi a tre anni, del requisito di onorabilità necessari per le attività bancarie.

Il Quirinale, però, segnala che l’art. 6, comma 2, della normativa determina l’esclusione della sanzione penale per determinati soggetti che rivestono ruoli apicali e di controllo: per esempio i vertici degli istituti bancari, delle società di intermediazione finanziaria e degli altri intermediari abilitati. Per altri soggetti, privi di questa qualificazione, sarebbe invece mantenuta la sanzione penale, che prevede la reclusione da 3 a 12 anni, oltre alla multa da euro 258.228 a 516.456. “Questo contrasta – sottolinea il Quirinale – con l’art.3 della Costituzione che vieta ogni irragionevole disparità di trattamento fra soggetti rispetto alla medesima condotta”. Secondo il Colle, poi, questa parte della norma viola anche le convenzioni di Oslo e di Ottawa, che hanno messo al bando queste armi e sono state ratificate dall’ Italia, e che prevedono di punire ogni responsabile: il conflitto è con l’ articolo 117 della Costituzione. lA mancata promulgazione della legge “non determina alcun vuoto normativo in quanto mantiene in vigore l’attuale regime sanzionatorio di carattere penale”.

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