Dopo l’intervento legislativo del 2006 (legge n. 59 del 13 febbraio), uno degli ultimi atti della quattordicesima legislatura a maggioranza di centrodestra, governo Berlusconi, il 4 maggio, solo qualche giorno fa, la Camera ha trasmesso al Senato un secondo intervento in materia di difesa legittima; undici anni dopo, maggioranza di centrosinistra in un Parlamento tripolare, governo Gentiloni. Oggi, come tre legislature or sono, lo scopo della proposta di legge è quello di «garantire la massima tutela a colui che si trovi nella propria abitazione o attività commerciale»: indizio che, se l’obiettivo perseguito dal legislatore rimane lo stesso a distanza di undici anni, probabilmente diverso deve essere lo strumento da utilizzare per tutelare i cittadini nella propria privata dimora.

La proposta prevede un intervento sull’art. 59 del codice penale, che disciplina il caso della erronea supposizione di circostanze aggravanti o attenuanti e un intervento sull’art. 52, che si occupa della legittima difesa. Il primo dei due, l’art. 59, dispone, nella parte che rileva ai fini della cronaca parlamentare di questi giorni, che le circostanze che escludono la pena, come per esempio la legittima difesa, sono sempre valutate a favore dell’agente, ma non se si tratta di errore determinato da colpa, nel qual caso il soggetto viene punito per delitto colposo e non doloso qualora il fatto sia punibile anche a titolo di colpa. Cosa significa? Che se sparo ad un soggetto che mi sta minacciando con una pistola finta e quindi con il tappo rosso ben visibile, sarò punibile per omicidio colposo e non doloso, perché potevo facilmente accorgermi di non incorrere in una situazione di pericolo. L’art. 52, invece, prevede attualmente un’ipotesi generale di legittima difesa e, al secondo e terzo comma, la cosiddetta legittima difesa domiciliare introdotta nel 2006. Quest’ultima, fermi restando i requisiti generali di attualità del pericolo di un’ingiusta offesa, stabilisce che la proporzione richiesta tra difesa e offesa (non posso uccidere il ladro se questi non minaccia la mia vita) è sempre sussistente qualora la difesa avvenga in privata dimora, locali di attività commerciale etc.

La proposta Ermini (Pd) interviene sull’art. 59 stabilendo che non v’è colpa (e quindi punibilità) quando l’errore derivi da «grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione». L’intervento sull’art. 52, invece, inserisce una presunzione di legittima difesa, e qui sta il pomo della discordia, nei casi di «reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati (privata dimora, attività commerciale, etc.) con violenza alle persone o sulle cose o minaccia o con inganno».

La bagarre mediatica sull’ovvero inserito all’art. 52 rischia di far passare in cavalleria l’evidente problematicità sul piano probatorio-processuale del riferimento al grave turbamento psichico e le carenze di una proposta di riforma da rivedere in toto. Infatti, il giudice difficilmente potrà distinguere tra un errore determinato da colpa ovvero da turbamento psichico: e per questo difficilmente potrà stabilire quando il soggetto offeso debba essere assolto e quando invece per sua colpa debba essere condannato; e la stessa difficoltà graverà sui difensori. Quando, poi, dovrà ritenersi grave un turbamento psichico? E quando non grave? Dovrà poi provarsi che il turbamento abbia effettivamente provocato l’errore e che questo non fosse indipendente. Spazio alle probabilità, all’incertezza. Il rimedio peggiore del male.

La presunzione di legittima difesa inserita all’art. 52 corrisponde a valutazione politica e per questo non censurabile se non con altrettanto politiche osservazioni; cozza, però, con la ratio stessa delle scriminanti. Queste, infatti, trovano la ragion d’essere in un bilanciamento tra gli interessi della persona offesa e quelli lesi dalla vittima nel tentativo di difendersi, bilanciamento che il giudice compie nel caso concreto, tant’è che la disposizione generale del primo comma dell’art. 52 ha un tenore generale ed onnicomprensivo per dare spazio all’analisi delle situazioni concrete. Imponendo l’intera scriminante nei casi di aggressione di notte o reazione ad introduzione nei luoghi di privata dimora con violenza, minaccia o inganno viene frustrata la ratio stessa della legittima difesa: come operare questa valutazione in concreto se tutto è presunto dalla legge?

La polemica si è incentrata più che altro sull’oscura formulazione della disposizione, sull’ovvero ma, forse, ancor più problematica è l’apertura dell’articolo «fermo restando quanto previsto dal primo comma». Il significato di questo inciso potrebbe essere assurdo ovvero inutile. Secondo una prima soluzione, la formula potrebbe intendersi come «oltre ai fatti» del primo comma: cioè considerare legittima difesa oltre alle ipotesi generali, anche tutti quei casi di aggressione notturna o introduzione fraudolenta o violenta in abitazione in mancanza dei requisiti del pericolo di offesa ingiusta, dell’attualità del pericolo e della proporzione fra offesa e difesa: cioè trasformare, – si ripete – per assurdo, la legittima difesa in possibilità di uccidere per un pericolo di lesione non più attuale o per una mera spinta. Seconda possibile interpretazione: sarebbe possibile reagire uccidendo, non essendo più necessaria la proporzione, a seguito di una semplice (si fa per dire) intrusione nell’appartamento, sfruttando il significato disgiuntivo di ovvero: per una «aggressione in tempo di notte ovvero per l’introduzione nei luoghi ivi indicati». Esiti interpretativi difficilmente condivisibili.

Secondo un più ragionevole significato si tratterebbe di una mera precisazione: cioè, è sempre considerata legittima difesa la reazione di notte ad un’aggressione o introduzione fraudolenta o violenta nella propria abitazione, con ciò nulla aggiungendo all’attuale disposizione, che già permetterebbe di ottenere questo risultato. E a questo punto che cosa si ottiene con questa nuova legge se non una manifestazione di simbolico esercizio del diritto penale?

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