Il quesito non lede la libertà del voto e lo spacchettamento – definito termine orribile – lo avrebbe snaturato. Ci sono anche questi due argomenti nelle motivazioni con cui il giudice civile di Milano Loreta Dorigo ha respinto i due ricorsi presentati dall’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida e da un pool di legali sull’eccezione di legittimità costituzionale della legge del 1970 che regola l’indizione dei referendum laddove non prevede l’obbligo di “spacchettamento” del quesito quando ci sono più temi, come nel caso di quello sulla riforma costituzionale oggetto della consultazione popolare del 4 dicembre.

“Non ritiene il Tribunale – scrive il giudice – di ravvisare una manifesta lesione del diritto alla libertà di voto degli elettori per difetto di omogeneità dell’oggetto del quesito referendario”. È  la stessa Costituzione all’articolo 138, spiega il giudice, “a connotare l’oggetto del referendum costituzionale come unitario e non scomponibile. È del tutto evidente – si legge ancora nell’ordinanza – che competerà a ogni singolo elettorale formulare una valutazione complessiva di tutte le ragioni a favore e di quelle contrarie di tutte le parti di cui è composta la riforma, insieme considerate, esprimendo infine un voto sulla base della prevalenza del giudizio favorevole o sfavorevole formulato in ordine a talune sue parti, ovvero, secondo ogni altra valutazione”.

Il giudice Dorigo scrive che “non può condividersi l’equazione svolta dai ricorrenti di omogeneità/libertà d’esercizio del diritto di voto del cittadino elettore e eterogeneità/assenza di libertà di quello stesso diritto”. E questo perché, ad avviso del magistrato, “posto che la Costituzione consente di sottoporre a referendum una legge costituzionale complessa ed eterogenea deve valutarsi se sussista una lesione della ‘libertà giuridica’ dell’elettore (che è comunque libero nei fatti di esprimere il proprio voto, qualunque esso sia, sulla proposta complessiva) per effetto della mancata scomposizione del quesito sul presupposto che il cittadino potrebbe voler aderire ad alcune parti della riforma e non ad altre”.

La “natura oppositiva del referendum costituzionale” verrebbe “a mancare, e ad essere irrimediabilmente snaturata laddove si ammettesse la parcelizzazione dei quesiti” argomenta Dorigo. Per il giudice “il referendum nazionale non potrà che riguardare la deliberazione parlamentare nella sua interezza”. In caso di “parcellizzazione” dei quesiti, infatti, scrive il giudice, “l’elettore, libero di scegliere su ogni singolo quesito, finirebbe in tal caso per intervenire quale organo propulsore dell’innovazione costituzionale contro la lettera della norma (oltre che a favorire l’ingresso di una contrattazione politica di carattere compromissorio, evenienza giustamente paventata dagli stessi ricorrenti)”. Con più quesiti su più temi della riforma, dunque, la consultazione popolare si trasformerebbe, in sostanza, in un referendum ‘propositivo’. Quando c’è una “riforma costituzionale di ampio respiro – spiega il giudice – come possono essere revisioni della Costituzione interessanti più articoli e più titoli, da definirsi pur sempre revisioni parziali, il referendum nazionale non potrà che riguardare la deliberazione parlamentare nella sua interezza, non potendosi disarticolare l’approvazione o il rigetto di un testo indiviso alla sua fonte, le cui diverse parti sono in rapporto di reciproca interdipendenza”.

Per il Tribunale civile di Milano, infatti, “deve essere tenuto presente che le disposizioni di una legge di revisione, ancorché quest’ultima si occupi di articoli della Costituzione fra loro diversi e regolanti materie potenzialmente non omogenee, non possono per ciò stesso ritenersi prive di interconnessione”. Se si votasse su più quesiti, diversi per temi, sulla riforma costituzionale “l’esito potenzialmente alternato di approvazione-dissenso in relazione ad ogni singola domanda referendaria, finirebbe per condurre ad una ineludibile distruzione dell’unità del disegno di revisione approvato dal Parlamento, con buona pace della volontà dell’Assemblea costituente laddove optava per un esercizio della sovranità popolare in termini di rappresentanza indiretta”. I ‘padri costituenti’, infatti, spiega il giudice, hanno previsto che le modifiche della Costituzione spettano “al Parlamento” e ai parlamentari, rappresentanti dei cittadini, spetta “il compito di progettare ed approvare l’estensione dei contenuti della revisione della Carta”. Se si votasse su più quesiti si distruggerebbe “l’unità del patto approvato dal Parlamento”.

Il giudice, infatti, fa notare come “ogni Costituzione è patto fondante di una comunità” ed è la “natura essenziale di ogni Carta” il fatto che “ogni parte del patto, e quindi ogni singola materia trattata, sia strettamente legata”. E per questo non si può arrivare neppure con un referendum “ad una scomposizione” dei quesiti su una riforma costituzionale, scomposizione che altererebbe “l’equilibrio complessivo delle reciproche interconnessioni avuto di mira dal Legislatore in funzione costituente”. Se si ‘spacchettasse’ il quesito, infatti, come chiedevano Onida e un pool di legali, spiega il Tribunale, ci sarebbe il “rischio” di “risultati costituenti una combinazione casuale di diverse scelte elettorali in grado di distruggere l’unità del patto approvato dal Parlamento“, ossia le legge di revisione della Carta. Sempre a detta del giudice, la “desiderata scomposizione dei quesiti potrebbe condurre all’esito, statisticamente possibile, di molteplici combinazioni, anche casuali, frutto di scelte referendarie differenziate da elettore a elettore”. Tra l’altro, fa notare il giudice, “un voto elettorale non omogeneo su tutti i quesiti bloccherebbe la promulgazione della legge di revisione anche con riguardo alla parte non colpita dal quesito referendario”.

I ricorrenti chiedevano, invece, l’intervento della Corte Costituzionale, sostenendo che la legge istitutiva del referendum numero 352 del 1970 violerebbe il principio costituzionale della libertà dell’elettore perché, a loro giudizio,  non consentirebbe la possibilità di esprimere orientamenti diversi su materie eterogenee, come il Cnel e il bicameralismo. Secondo Onida e il pool di avvocati che ha presentato il secondo ricorso, quindi, la legge presenterebbe profili di incostituzionalità nella parte in cui non prevede che il voto debba svolgersi su un quesito omogeneo. La legge prevede che la Corte Costituzionale possa esercitare un potere di sospensione del referendum solo nel caso dei conflitti tra Stato e Regione. Onida, invece, in udienza aveva affermato che la Consulta avrebbe potuto decidere anche in questo caso di sospendere la consultazione. Opzioni a questo punto tramontate.

Il pool di legali Claudio e Ilaria Tani, Aldo Bozzi, Emilio Zecca e l’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida non escludono di presentare reclamo.
Gli avvocati e il costituzionalista con la collega Barbara Randazzo si consulteranno per decidere se impugnare il provvedimento depositato. Il reclamo, qualora dovesse essere depositato, dovrebbe quindi essere valutato dalla corte d’Appello civile di Milano.

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