“Gli accertamenti della sentenza non soddisfano i presupposti minimi che uno Stato di diritto richiede per una sentenza penale”. Con questa frase tranchant – diciannove parole in tutto, nella traduzione italiana – il tribunale di Kempten, in Baviera, ha respinto la richiesta di dare esecuzione alla sentenza con la quale il tribunale militare di Roma del 2011 aveva condannato all’ergastolo Johann Robert Riss, ex sottufficiale della 26esima divisione corazzata della Wehrmacht, responsabile dell’eccidio del Padule di Fucecchio (23 agosto 1944): 184 civili di tutte le età (comprese donne e bambini) furono trucidati per rappresaglia nella zona paludosa fra le province di Pistoia e Firenze dalle truppe al comando del generale Peter Eduard Crasemann.

Le condanne italiane
deissmannL’azione venne pianificata ed eseguita per terrorizzare la popolazione e distoglierla dal proposito di coprire e aiutare le forze partigiane. L’inchiesta dell’esercito britannico, condotta nel Dopoguerra, sfociò in un processo celebrato a Venezia nel 1950 e concluso con condanne lievi (sotto i 6 anni) al generale Crasemann e al capitano Strauch. Il 25 maggio 2011, tre ex militari della 26esima Divisione corazzata furono condannati all’ergastolo, con una sentenza poi divenuta definitiva in appello. Si tratta del capitano Ernst Pistor, del maresciallo Fritz Jauss e del sergente Johann Robert Riss, oggi 93eenne. Un quarto imputato, il tenente Gerhard Deissmann, era deceduto, centenario, durante il processo di primo grado. Dopo la sentenza erano scomparsi anche Pistor e Jauss. I giudici militari avevano fissato un risarcimento di 13 milioni di euro alle parti civili che ora diverrà ancora più difficile riscuotere. Toccherebbe agli eredi farvi fronte ma dopo l’ordinanza tedesca le possibilità sono ridotte al lumicino.

Il giudice bavarese: “Solo presunzioni”
Secondo l’ordinanza del giudice Cornelia Endroes “la sentenza non va oltre delle pure e semplici presunzioni – si legge nell’ordinanza – limitandosi invece a fondare la colpevolezza del condannato sull’appartanenza del condannato ad un reparto e sul grado rivestito. Evidentemente ciò non è sufficiente a soddisfare i requisiti che devono richiedersi per una condanna penale… In ogni caso l’ammissibilità dell’esecuzione della sentenza è già esclusa in base alla norma che prevede che il reato, così come accertato e posto alla base della decisione straniera, possa venir punito anche in base al diritto tedesco”. Non sarebbe questo il caso, argomenta il giudice Endroes, poiché nella legislazione tedesca non è contemplato il concorso morale in un reato, previsto invece dal codice italiano.

“Menomati i diritti della difesa”
Non solo. Secondo il giudice Endroes sarebbe stato menomato il diritto di difesa. Per il tribunale l’imputato non era presente in aula e non aveva potuto discolparsi. Il diritto tedesco non contempla la figura dell’imputato contumace e in assenza dell’imputato non permette la celebrazione del processo. Infine, per il giudice, la sentenza italiana non avrebbe provato l’effettivo coinvolgimento del sergente Riss nella catena di comando che aveva ordinato l’esecuzione della rappresaglia ai danni dei civili inermi.

Il pm: “Chiederò alla Farnesina di attivarsi presso Berlino”
Nel processo celebrato al tribunale militare l’accusa era stata retta dal procuratore militare Marco De Paolis: “E’ inaccettabile – dice a ilfattoquotidiano.it – l’affermazione che la giurisdizione italiana non abbia rispettato le regole dello stato di diritto. Chiederò al nostro ministero degli esteri di attivarsi presso le autorità tedesche per conoscere se la valutazione del giudice di Kempten è condivisa anche dal governo della Repubblica Federale. Spero e penso che non sia così e che si tratti soltanto di una scivolone del giudice Endroes”.

Gli avvocati: “Sorprendente, i legali del militare c’erano”
Gli avvocati Massimo Brancoli e Guido Cappabianca avevano rappresentato le numerose parti civili costituite in giudizio. A ilfattoquotidiano.it parlano di sentenza “allucinante” e “sorprendente“, rispetto alla motivazione dell’assenza delle garanzie fornite dallo Stato di diritto. “Abbiamo assistito a tutte le udienze e la difesa, rappresentata da avvocati d’ufficio ma nel caso del capitano Pistor anche di fiducia, ha potuto esprimersi liberamente, presentando istanze, producendo certificati medici che attestavano l’impossibilità degli imputati di comparire in aula in ragione dell’età avanzatissima e quindi chiedendo il legittimo impedimento. Compiendo insomma tutte le attività che il codice riserva alla difesa”. I due legali vogliono verificare quali passi in linea tecnica si possano fare per contrastare la sentenza tedesca, senza escludere di appellarsi al ministero di Grazia e Giustizia affinché interpelli gli omologhi poteri in Germania.

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