La disinformazione ad opera dei politici, l’emotività e la poca conoscenza di come viene amministrata la giustizia inquinano il dibattito sulla responsabilità civile diretta dei magistrati.

Ad esempio, spesso i giudici vengono aggrediti in base a mere pulsioni emotive sulla questione delle misure cautelari in carcere: gli stessi che li attaccavano dopo il suicidio di un imputato incarcerato o dopo la scarcerazione di un indiziato rivelatosi innocente li attaccano poi per aver disposto solo i domiciliari per il “mostro” di turno. Ma i criteri che guidano la decisione dei giudici in merito alla custodia cautelare sono stabiliti dalla legge e la valutazione viene fatta in base alle informazioni di cui il magistrato dispone in quel momento e che peraltro il pubblico non può né deve conoscere, essendovi il segreto delle indagini.

Inoltre, nel nostro paese c’è l’obbligatorietà dell’azione penale. Negli Stati Uniti, il procuratore ha la facoltà di scegliere i casi da perseguire, per cui può scartare quelli il cui esito gli appare incerto. In questo modo si rischiano meno errori giudiziari, ma le vittime dei casi che la procura decide di non perseguire restano senza giustizia. In Italia, poiché la procura che abbia notizia di un reato deve agire comunque, i magistrati sono più esposti: può capitare che le prove inizialmente indicanti un certo quadro dei fatti vengano ribaltate da altre prove acquisite dopo o dalla confutazione di quelle precedenti. E’ giusto che chi abbia scontato il carcere preventivo quando tutto puntava contro di lui possa chiedere i danni al magistrato?

Inoltre i magistrati devono avvalersi di altre istituzioni (forze dell’ordine, polizia scientifica, medicina legale, assistenti sociali…) per fare le indagini e di periti per le valutazioni nei campi per i quali non hanno competenza, come chirurgia, ingegneria, chimica, balistica, contabilità, etc. Pure la difesa presenta le sue perizie alla valutazione della corte. Il giudice emette quindi la sentenza anche in base alla combinazione delle perizie e valutazioni di altri funzionari e professionisti. E’ giusto che il condannato assolto in appello possa poi imputare il danno al giudice?

Per non parlare del rito abbreviato che – in cambio di uno sconto di pena – limita l’azione della difesa nell’ambito del procedimento. Se il giudice condanna l’imputato perché non sono emerse tutte le prove a discolpa nel corso del processo, la responsabilità è del giudice o dell’imputato (e dell’avvocato) che ha scelto il rito abbreviato? Ma anche per il rito normale, se fra il primo grado e l’appello l’imputato cambia avvocato e poi viene assolto, come può attribuire alla responsabilità del giudice di primo grado il diverso esito del processo?

Queste ultime domande le pongo in particolare a quegli avvocati ferocemente a favore del risarcimento a carico dei magistrati ma che non penso possano giurare sulla professionalità di tutti i propri colleghi…

Ho illustrato solo alcune situazioni che mostrano perché nella quasi totalità degli stati democratici è lo Stato che si accolla i risarcimenti per ogni tipologia di errore dei magistrati, che sia dolosa o meno: perchè tutti i magistrati che operano con serietà non siano condizionati dal timore di richieste di risarcimento per scelte fatte in buona fede e in base ai dati allora disponibili, ma che potrebbero essere ribaltate nei gradi successivi. Il paragone con altri professionisti non tiene, perché quelli possono rifiutare un caso se gli appare rischioso e perché quelli non si trovano tra due contendenti sapendo di doverne scontentare uno.

Ecco perché una valutazione dell’attuale sistema italiano di risarcimento del danno giudiziario non può essere fatta sotto la spinta dell’emotività o dell’interesse di parte e tantomeno da politici che – in un parlamento pieno di inquisiti e condannati desiderosi di avere un’arma di ricatto contro i giudici – invocano sentenze della Corte europea che dicono tutt’altro.

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