Acea ha torto, la Regione Lazio ha ragione. Il Tribunale delle Acque ha respinto il ricorso presentato dall’azienda dell’acqua ed elettricità romana, contro l’ordinanza della Pisana che vieta i prelievi dal lago di Bracciano a partire da venerdì. Secondo i giudici, il razionamento dell’acqua ipotizzato da Acea non è conseguenza imposta dall’ordinanza.

Ora il problema potrebbe essere risolto almeno temporaneamente da un intervento del governo. Secondo il Corriere della Sera, entro venerdì l’esecutivo dovrebbe mettere a punto un decreto che autorizza la captazione delle risorse anche oltre i limiti consentiti per motivi di salute. Il provvedimento è pensato per evitare il razionamento dell’acqua, in primis nella città di Roma. Il testo è pensato per le 10 Regioni che hanno chiesto lo stato di calamità per i danni provocati dalla siccità.

La sentenza del Tribunale delle acqueIl 22 luglio la Regione Lazio aveva bloccato i prelievi nel lago di Bracciano: “Il problema è grave. Sta finendo l’acqua a Roma”, aveva commentato il presidente Nicola Zingaretti. Un provvedimento illegittimo, secondo la multiutility controllata dal Comune di Roma, secondo cui “solo l’8% di tutto il fabbisogno” arriva dal bacino laziale. Di qui il ricorso al Tribunale delle acque pubbliche, che oggi ha respinto l’istanza: “Il provvedimento in esame non appare inficiato da irragionevolezza – si legge nel decreto – considerato che tutti i Comuni i cui territori sono vicini o confinanti con il lago di Bracciano si sono espressi favorevolmente rispetto a un intervento della Regione Lazio”. “Il rilievo marginale che la parte ricorrente ha evidenziato dal prelievo di acqua rispetto alle concause rappresentate dall’evaporazione dovuta alle alte temperature nonché dall’assenza di precipitazioni – scrivono ancora i giudici – non appare argomento decisivo tenuto conto che, rispetto a esse, la Regione non ha come ovvio alcuna possibilità di intervenire”.

“Il danno prospettato” dal ricorrente, scrive ancora il Tribunale delle Acque Pubbliche, “appare del tutto genericamente prospettato e comunque avente natura risarcitoria” e quindi come tale “non irreparabile, soprattutto se si considera che l’eventuale domanda potrà essere rivolta nei confronti di una Pubblica amministrazione”. Il decreto evidenzia poi come “la dedotta impossibilità di effettuare l’inevitabile turnazione nell’erogazione del servizio di distribuzione dell’acqua a parte dei cittadini del Comune di Roma Capitale appare una conseguenza non imposta in via esclusiva dall’ordinanza impugnata”.

Anzi, da questa, scrive il Tribunale, “invero si evince che Acea Ato 2 potrà adottare ‘misure compensative‘ per contrastare gli effetti dell’azzeramento del prelievo in contestazione, con ciò volendosi riferire alla possibilità di individuare, eventualmente con l’ausilio di altre autorità competenti in materia, anche altri rimedi purché compatibili con il veduto divieto di prelievo”. Ecco perché il Tribunale “respinge la domanda cautelare ‘inaudita altera partè presentata dalla società ricorrente”.

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