Rottamatori di cartelle esattoriali, è quasi giunta l’ora di pagare o rinunciare. Entro il 31 luglio, infatti, chi aveva presentato la richiesta di adesione alla definizione agevolata entro il 21 aprile e a giugno ha ricevuto il conto (scontato) dall’ex Equitalia, dovrà decidere se procedere con il saldo delle proprie pendenze con l’esattore. Ovvero, se approfittare del taglio di sanzioni, more e interessi o se gestire altrimenti il proprio debito, in mancanza della liquidità necessaria visto il numero limitato delle rate possibili, che sono al massimo cinque. Molto, infatti dipende dalla propria disponibilità economica.

Lo sanno anche alla ex Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, dove è stata prevista la possibilità, fino all’ultimo, di scegliere se rottamare tutte le proprie cartelle o approfittare dello sconto solo per alcune, dopo aver selezionato quelle più convenienti per una spesa alla propria portata. Ci si può appoggiare a un Caf o al proprio commercialista per fare i conteggi. Oppure è possibile recarsi presso uno sportello ex Equitalia, o accedere al servizio web ContiTu sul sito dell’ente. Inserendo qui i propri dati e gli estremi della domanda di adesione alla definizione agevolata si può scegliere, in base alle diverse combinazioni, cosa rottamare e cosa no, e scaricare i nuovi bollettini. In generale, comunque, gli sconti più interessanti si nascondono dietro agli arretrati più vecchi, quelli che tendenzialmente hanno maturato più interessi. Oppure ai mancati pagamenti che prevedono le sanzioni più alte.

In ogni caso il 31 luglio è l’ultima data utile per pagare le cartelle con lo sconto. L’Agenzia assicura che non ci saranno necessariamente code chilometriche di contribuenti che vogliono saldare il loro conto con lo Stato, perché i metodi di pagamento sono diversi. E il 31 non è l’unica data ma solo l’ultima: dal momento in cui è arrivata la lettera con il conto e i bollettini, si può procedere al pagamento. Che si può fare in diversi modi. Presso la propria banca, presentando allo sportello il bollettino Rav ricevuto dall’Agente della riscossione. Agli sportelli bancomat ATM degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, e con il proprio internet banking inserendo il numero del bollettino e l’importo da pagare. È possibile procedere al pagamento anche negli uffici postali. Nei tabaccai convenzionati con Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica. In questi casi può pagare in contanti fino a mille euro, con il bancomat o con la carta di credito fino a 5mila euro presso i tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica.

E ancora si può saldare la rata sul portale dell’Agenzia con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa, il sistema elettronico per i pagamenti alla Pubblica amministrazione. Qui si può scegliere tra diversi operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità: bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto. E, infine, si può saldare la prima rata direttamente agli sportelli ex Equitalia dove il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. Allo sportello si può procedere via carta di credito o prepagata, bancomat e con titoli di credito, quali assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20mila euro, intestati all’ordine dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Chiaramente questi sistemi di pagamento vanno predisposti con il necessario anticipo, bisogna quindi chiedere alla propria banca quanto tempo occorre per averli in modo da non trovarsi scoperti all’ultimo momento.  C’è poi la possibilità di addebito diretto sul conto corrente, Banco Posta incluso, previa richiesta di attivazione almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Capitolo a parte meritano i contanti. In base alle norme antiriciclaggio, infatti, non si può pagare cash se non per una somma inferiore ai 3mila euro. Quando la rata supera tale importo bisogna quindi servirsi di altri metodi di pagamento.

Se non si procede con il saldo entro la dead line indicata si rincomincia da capo. Quindi il debito torna integralmente in capo al cittadino. Il quale, se aveva precedentemente attivato un piano di rateizzazione extra rottamazione, riceverà una comunicazione dalla ex Equitalia con la ripresa del piano di pagamento non agevolato, basato sul numero di rate già concordato con l’Agenzia. Nel momento in cui è stata fatta richiesta di rottamazione, infatti, le rate in sospeso con Equitalia successive al 31 dicembre 2016 sono state congelate.

Dall’Agenzia Entrate Riscossione garantiscono che non verranno scongelate tutte contemporaneamente. Ovvero: se il cittadino ha fatto richiesta ad aprile, ad esempio, le sue rate non agevolate sono state momentaneamente bloccate per dare vita al nuovo calcolo senza oneri. Nel momento in cui si decide di aderire totalmente alla rottamazione, il calcolo viene ovviamente azzerato. Se si accetta solo in parte lo sconto, l’Agenzia invierà il nuovo piano di rate scomputando la parte rottamata. Se, invece, l’utente ha fatto richiesta ma ha deciso di non pagare con la detrazione, la sua vecchia rateizzazione si scongela. Sarà l’Agenzia a inviare l’informativa.

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