Giustizia tributaria: la riforma c’è, ma i giudici continuano a dipendere dal ministero dell’Economia. Che dirige l’amministrazione fiscale
Un cittadino riceve un atto dell’Agenzia delle Entrate e decide di impugnarlo. La sua causa non va davanti a un giudice ordinario: la decide una magistratura speciale, le Corti di giustizia tributaria. Quei giudici dipendono dal ministero dell’Economia e delle finanze per la carriera e per le sanzioni che li riguardano. È lo stesso apparato di cui fa parte l’ufficio che ha emesso l’atto contestato. Il 22 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura uno schema di decreto che, secondo il governo, porta i giudici tributari su un piano di piena parità con le altre magistrature. La lettera del testo mantiene l’annuncio?
Un arbitro nominato da una delle squadre
Chi giudica deve essere indipendente dalle parti e deve anche apparire tale. Nella giustizia tributaria la condizione è incrinata all’origine: da un lato siede il contribuente, dall’altro l’amministrazione finanziaria, ma il giudice è inquadrato presso il ministero che quell’amministrazione dirige. È come se l’arbitro di una partita di calcio fosse ingaggiato e all’occorrenza punito da una delle due squadre. Anche se opera in perfetta buona fede, la sua posizione resta sbilanciata.
Lo schema, attuativo della delega fiscale interviene su molti aspetti dello stato giuridico dei giudici e su alcuni fa passi reali. La parità annunciata si ferma sul punto più delicato: il potere di punire il giudice. La vecchia norma viene abrogata e sostituita da una che ne ricopia il contenuto: cambia il nome del ministero, non l’architettura del potere. Il procedimento resta promosso dal vertice politico del governo e la rimozione resta firmata con decreto del Ministro dell’Economia. Il confronto è impietoso: per un giudice ordinario la rimozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa di un magistrato, il Procuratore generale della Cassazione. Qui, invece, a firmare è il Ministro che dirige l’amministrazione finanziaria, cioè la stessa parte che si contrappone al contribuente. La formula è identica; cambia chi tiene la penna.
L’amministrazione finanziaria “al tempo stesso parte processuale e interlocutore istituzionale”
Il 16 aprile, nell’Aula Magna della Cassazione, si è inaugurato l’anno giudiziario tributario, per la prima volta alla presenza del Presidente della Repubblica. La presidente dell’organo di autogoverno dei giudici tributari, Carolina Lussana, ex deputata leghista, ha riconosciuto il problema apertamente: l’inquadramento della giustizia tributaria nel Mef, ha detto, “sotto il profilo dell’indipendenza — reale e percepita — resta un tema sensibile”. E ha aggiunto che la terzietà del giudice “non può essere data per scontata ma deve essere costruita, presidiata, resa visibile”. Ed è lei a definire l’amministrazione finanziaria “al tempo stesso parte processuale e interlocutore istituzionale della giurisdizione”. Parole che pesano, perché vengono dal vertice della stessa magistratura tributaria.
Dallo stesso palco, lo stesso giorno, il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, è stato ancora più netto. Ha chiamato il Mef la “controparte interessata all’esito del processo tributario” e ne ha tratto la conseguenza: se il processo tributario è giurisdizione e il giudice tributario è un giudice, la coerenza imporrebbe di ricondurre quella giurisdizione al Ministero della Giustizia oppure alla Presidenza del Consiglio, come già avviene per i giudici amministrativi e contabili. Il vertice dell’avvocatura e quello dell’autogoverno dei giudici dicono la stessa cosa: la stortura non è più un’obiezione di parte, è una questione di sistema.
Non è un problema marginale: nel 2025 il contenzioso tributario ha pesato in Cassazione per il 46,1 per cento delle cause civili e le sole controversie definite in primo e secondo grado valevano oltre 24 miliardi di euro.
Cosa c’è in gioco per il contribuente?
Tutto questo non riguarda soltanto gli addetti ai lavori. Riguarda chiunque, prima o poi, si trovi a discutere con il Fisco per una cartella, un avviso di accertamento, un diniego di rimborso. A decidere è un magistrato che, per la carriera e per le sanzioni che lo riguardano, dipende dalla controparte. L’indipendenza non si misura sui titoli o sullo stipendio, ma sull’organizzazione che la rende possibile e visibile.
La fase parlamentare che si apre è l’occasione per recidere il legame rimasto, sottraendo al Mef il potere disciplinare sul giudice. Un giudice indipendente garantisce che, quando lo Stato chiede e il cittadino contesta, a decidere sia un terzo; un giudice legato a una parte garantisce, nel migliore dei casi, la propria buona fede. Per chi cerca giustizia, è una differenza che si sente tutta.