di Francesca Garisto * e Fabio Savoldelli **

La questione delle assemblee sindacali in orario di lavoro (vedi quelle dei lavoratori impiegati presso il Colosseo a Roma), gli scioperi degli addetti ai trasporti pubblici ed altre iniziative di protesta sindacale dei lavoratori dei vari settori, ancor di più quando addetti ai servizi di pubblica utilità, hanno riaperto il dibattito parlamentare riguardo alla modifica della legislazione che presiede all’esercizio del diritto di sciopero, in particolare nei settori dei servizi di pubblica necessità.

A questo proposito, nel settore dei servizi di pubblica necessità, hanno cominciato a muovere i primi passi alla Commissione Lavoro del Senato e alla Commissione Affari costituzionali, tre disegni di legge presentati dai senatori Maurizio Sacconi (n. 1286), Pietro Ichino (n. 2006) e Aldo Di Biagio (n. 550), accomunati dalla previsione della necessità di   proclamazione dello sciopero da parte di una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che risultino dotate di rappresentatività maggioritaria nell’azienda.

Se è quindi possibile che l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali possa in futuro subire alcune limitazioni, dal punto di vista del diritto penale, qual è la disciplina applicabile?

La materia, come noto, è piuttosto articolata. Il reato astrattamente configurabile è quello previsto dall’art. 340 c.p., che prevede la pena della reclusione fino a un anno per chiunque cagioni una interruzione o turbi la regolarità di un pubblico ufficio o pubblico servizio.

La disposizione in oggetto va tuttavia letta alla luce di tutte le norme che regolano la materia, in particolare, quelle introdotte dal legislatore con la legge 146/90. Nel regolare la materia, la legge 146/90 ha escluso ogni sanzione penale per il cosiddetto sciopero “selvaggio”, attuato senza rispettare le regole a favore degli utenti, con l’abrogazione degli articoli 330 e 333 c.p., che punivano, rispettivamente, l’abbandono collettivo e individuale di pubblici uffici, servizi o lavori. Tuttavia, è ancora in vigore l’art. 340 c.p. il quale disciplina il reato di “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”.

Per la sussistenza del reato di cui all’art. 340 c.p. è sufficiente la consapevolezza, da parte del lavoratore, che l’azione compiuta possa cagionare l’interruzione del pubblico servizio, interruzione prevista come possibile e di cui si accettano i rischi.

È necessario, però, che il colpevole provochi effettivamente l’interruzione del servizio o turbi la regolarità dell’ufficio, con mezzi idonei ad alterare, ancorché temporaneamente, il funzionamento dell’ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. Sotto questo profilo dovrebbe ricavarsi un ambito di applicazione limitato della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 340 c.p.

In tal senso sono particolarmente rilevanti le decisioni della Corte di Cassazione secondo cui il reato in questione può essere commesso dal lavoratore che individualmente interrompa o comunque turbi il pubblico servizio dallo stesso espletato, in quanto la depenalizzazione avvenuta con la legge n. 146/1990 è stata disposta nell’intento di regolamentare soltanto le forme collettive di astensione dal lavoro.

Pertanto, dai principi sanciti dalla Suprema Corte si deve, a contrario, ricavarsi che se la interruzione di pubblico servizio cagionata “individualmente” dall’impiegato pubblico è ancora “configurata” come reato, altrettanto non può dirsi per le ipotesi di astensione collettiva dal lavoro.

Esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 340 c.p. alle ipotesi di astensione collettiva dal lavoro nei servizi di pubblica necessità, sussistono ipotesi di sanzioni disciplinari/amministrative qualora lo sciopero venga proclamato in violazione delle norme previste dalla l. 149/90; in quel caso, la Commissione di garanzia segnala al datore di lavoro le violazioni commesse nel caso concreto, per l’applicazione delle sanzioni, sia ai lavoratori che alle organizzazioni sindacali coinvolte.

Quindi, i lavoratori che aderiscono a uno sciopero proclamato in violazione della legge o che rifiutano di effettuare le prestazioni indispensabili richieste dalla legge, non incorrono nel reato di cui all’art. 340 c.p. per le ragioni appena descritte, ma sono sottoposti a sanzioni di natura disciplinare, proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione del licenziamento.

Da un punto di vista processuale, nell’ambito di tale contesto normativo, permangono tuttavia casi in cui le Procure contestano la partecipazione dei lavoratori agli scioperi nei servizi pubblici essenziali mediante lo strumento previsto dal citato art. 340 c.p., quandanche avvenuta in un contesto sindacale.

Nondimeno, questi procedimenti penali si caratterizzano, sempre più spesso, per una sostanziale inversione dell’onore della prova per gli imputati, in conseguenza della difficoltà probatoria per la Pubblica Accusa di dimostrare, in aggiunta al dato formale degli elenchi nominativi dei lavoratori impiegati nell’azienda di riferimento, che di solito vengono acquisiti, l’effettiva partecipazione dei singoli lavoratori allo sciopero.

A tal proposito, se alla luce della giurisprudenza sopra citata l’ipotesi di reato prevista dall’art. 340 c.p. non si applica agli scioperi collettivi realizzati nei servizi di pubblica necessità, un uso talvolta politico dello strumento giudiziario da parte dell’Autorità investigativa rischia certamente di produrre un effetto dissuasivo nei confronti dei lavoratori che pretendono il rispetto dei propri diritti, soprattutto nei settori caratterizzati da un maggiore livello di conflittualità.

* Avvocata penalista, consulente della CGIL di Milano, vice-presidente del Centro antiviolenza Casa delle Donne Maltrattate di Milano, da sempre impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza, psicologica, fisica ed economica, che si consuma in ambito “domestico” e nella difesa di uomini e donne che subiscono violenza, in tutte le sue espressioni, nei luoghi di lavoro.

** Collaboratore dell’Avv. Francesca R. Garisto presso Studio Legale Lexa di Milano sui temi inerenti la tutela della privacy e il diritto penale del lavoro, con particolare riferimento alla normativa sulla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

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