Circolano vari tentativi di ridimensionare la portata e il significato dei referendum sul Jobs Act promossi dalla Cgil. In alcuni casi si ipotizzano modifiche della disciplina tali da consentire il superamento del quesito referendario. Così in materia di voucher. In questo caso non sarebbe da escludere la congruenza di una modifica legislativa che riportasse l’uso dei voucher alla fisionomia originaria, intesi come forma di compenso per prestazioni davvero occasionali e limitate a specifiche categorie (pensionati, studenti, disoccupati). La questione dei licenziamenti invece è più spinosa, perché la liberalizzazione dei licenziamenti ingiustificati è stata il cavallo di battaglia del Jobs Act, in nome della paradossale idea secondo cui facilitare i licenziamenti servirebbe a incrementare l’occupazione. Qui si pone una alternativa secca: o si modifica in radice la disciplina del Jobs Act, fondata sulla (misera) monetizzazione dei licenziamenti ingiustificati, oppure non c’è modo di evitare il referendum.

Da qui prendono corpo un insieme di tesi alquanto strumentali sulla (supposta) “inammissibilità” del referendum (Ichino, Sacconi, Cazzola, tra gli altri). Gli argomenti sono molteplici. Qualcuno obietta che il referendum inciderebbe sulla materia fiscale in quanto alle assunzioni con licenziamento libero introdotte dal Jobs Act è stata collegata l’incentivazione contributiva. La tesi non ha fondamento in quanto la stessa incentivazione può ben essere riferita alle assunzioni comunque effettuate anche in regime di tutela reintegratoria, salvo sostenere l’aberrante tesi secondo cui proprio la licenziabilità costituisse il fondamento della defiscalizzazione.
Altri osservano che il referendum proporrebbe una pluralità di quesiti. Anche questo argomento è infondato, dato che i quesiti, pur riferendosi a una molteplicità di fonti di disciplina, convergono unitariamente su una domanda univoca: l’abrogazione della libera licenziabilità e il ripristino della tutela reintegratoria per i licenziamenti ingiustificati.

La tesi più insidiosa consiste nell’affermare che il quesito referendario introdurrebbe una disciplina “nuova”, e che sarebbe per questo – appunto – “inammissibile”. La novità consisterebbe nel fatto che abrogando parti di precedenti discipline verrebbe reintrodotto il diritto alla reintegrazione in caso di licenziamenti ingiustificati per tutte le imprese con più di 5 dipendenti. La tesi è davvero capziosa. E’ facile infatti osservare che ogni referendum abrogativo di per sé introduce una disciplina “nuova”. Così fu persino al tempo del primo referendum: la monarchia fu abolita e si introdusse la “nuova” repubblica. E così è stato, più volte, negli stessi referendum in materia sociale. Si guardi il caso del referendum del 1995 sull’articolo 19 dello Statuto, pacificamente ammesso dalla Corte costituzionale: l’effetto di quel referendum fu l’introduzione di una del tutto “nuova” disciplina in tema di costituzione di rappresentanze sindacali aziendali. Testuale è poi il caso del referendum del 2003 sempre in materia di licenziamenti. Anche allora si chiedeva, con una molteplicità di quesiti, l’estensione generalizzata della tutela reintegratoria. Quel referendum fu dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2003, che considerò il quesito “omogeneo”, caratterizzato da “una obbiettiva ratio unitaria…consistente nella estensione della garanzia reintegratoria”, “chiaro ed univoco nei suoi effetti”. Al di là di opinabili valutazioni di merito non si capisce quindi per quali motivi oggi la Corte dovrebbe mutare avviso. Quel che conta è dunque la chiarezza, omogeneità, unitarietà del quesito. Insomma la sua comprensibilità. E questa è del tutto pacifica: si vuole o meno che sia abrogata la libera licenziabilità dei lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 sulla base della disciplina del Jobs Act? Che c’è di nuovo quindi oggi?

Forse c’è di nuovo che qualcuno ha paura del referendum, vale a dire di una partecipazione popolare così elevata da consentire il superamento del quorum. Qui entra in gioco una ragione più sostanziale a cui non può essere indifferente la sensibilità “politica” della Corte costituzionale. Per sensibilità “politica” intendendo non la preoccupazione contingente di ciò che può avvenire nell’immediato sulla scena politica. Ma di ciò che può accadere nel profondo della coscienza popolare riguardo alla questione democratica. Fino a qualche tempo fa universale era la preoccupazione relativa al declino della partecipazione al voto dei cittadini. Salvo restare stupiti quando il 70% dei cittadini si è recato alle urne per un referendum costituzionale pronunciandosi a larga maggioranza per il No. Ciò ha dimostrato che nel nostro paese esiste ancora una vitalità democratica, costituita dalla volontà di una ampia maggioranza dei cittadini di intervenire direttamente sulle decisioni politiche di fondo. Frustrare questa vitalità democratica, che costituisce il bene più prezioso di cui disponiamo, sarebbe estremamente pericoloso. Perciò non bisogna avere paura del referendum, ma semmai del fatto che quel referendum possa essere arbitrariamente inibito.

di Luigi Mariucci già ordinario di Diritto del lavoro nella Università di Venezia-Ca’ Foscari

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