Obbligare al divorzio una coppia in cui uno dei due ha cambiato sesso potrebbe essere incostituzionale. O almeno è il quesito che i giudici della Cassazione vogliono sottopporre ai colleghi della Consulta esprimendo dubbi di legittimità sul “divorzio imposto” a due donne dopo che lui aveva cambiato sesso. I coniugi volevano rimanere sposati, ma legge in questi casi prevede lo scioglimento del matrimonio.

Il caso è quello di Alessandra Bernaroli, nata Alessandro a Mirandola, che nel 2009, decide di diventare donna. Il cambio di sesso viene regolarmente registrato nel comune di Finale Emilia dove la coppia si era sposata nel 2005. Ma un funzionario forse troppo zelante autonomamente scioglie il matrimonio. I due coniugi iniziano così la loro lunga battaglia legale. Prima il tribunale di Modena dà loro ragione, considerando illegittimo lo scioglimento senza richiesta di uno dei due congiunti.

Poi a Bologna la Corte d’Appello, dopo l’opposizione perfino del Ministero degli Interni contro la coppia, ribalta la decisione del Tribunale: quel divorzio forzato è giusto, perché, scrissero i giudici, non farlo avrebbe significato “ammettere la possibilità che sopravviva per un certo periodo di tempo il matrimonio fra persone dello stesso sesso”. Ora, a due anni esatti però arriva la decisione della Cassazione.

“Tale univoca previsione”, dice l’ordinanza, ignora “il rilievo primario di formazioni sociali in un contesto costituzionale in cui è largamente condivisa l’esigenza di riconoscere le unioni di fatto”.  Per la I Sezione Civile ci sono “fondati dubbi di legittimità costituzionale sul divorzio ‘imposto’ alla coppia coniugata che sia stata attraversata dalla rettificazione di sesso di uno dei due componenti”.

Nell’ordinanza con cui ha chiesto alla Corte Costituzionale di giudicare sull’automatismo di legge che lega il cambiamento di sesso allo scioglimento del matrimonio, la Cassazione si è riferisce al caso di una coppia emiliana. In seguito al cambio di sesso dell’uomo, con sentenza passato in giudicato, l’ufficiale di stato civile del Comune di Mirandola ha ritenuto che la rettifica del sesso “determinasse l’obbligo di aggiornare anche il registro degli atti di matrimonio”, in base all’articolo 4 della legge 164 del 1982 che disciplina la rettifica di attribuzione del sesso. Il Comune ha quindi annotato in calce al certificato di matrimonio lo scioglimento. Le due donne hanno presentato ricorso al tribunale di Modena chiedendo la correzione dell’atto.

Il ministero dell’Interno ha presentato reclamo, e i giudici ha rigettato la domanda. In secondo grado la Corte d’Appello di Bologna nel maggio del 2011 ha ritenuto che procedere alla correzione richiesta “significa mantenere in vita un rapporto privo del suo indispensabile presupposto di leggitimità, la diversità sessuale dei coniugi”. E contro questo sentenza le due si sono rivolte alla Cassazione sollevando diverse questioni di legittimità. In parte condivise dai giudici di piazza Cavour.

E’ stato introdotto – è la sintesi della Suprema Corte – un “divorzio imposto ex lege, che non richiede una pronuncia giudiziale ad hoc, salva la necessità della tutela giurisdizionale ad hoc limitatamente alle decisioni relative ai figli minori”. E “tale soluzione obbligata pone l’interrogativo della sua compatibilità con il sistema costituzionale” e con “l’autodeterminazione nelle scelte relative all’identità personale”, del diritto dell’altro coniuge di scegliere se proseguire la relazione. Quindi il quesito che la Cassazione rivolge alla Consulta è di valutare “l’adeguatezza del sacrificio imposto all’esercizio di tali diritti dall’imperatività dello scioglimento del del vincolo per entrambi i coniugi”.

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale imposto alla persona che cambia sesso “mina alla radice il principio di autodeterminazione del soggetto che intende procedere alla rettificazione del sesso, conseguendo a tale opzione la eliminazione per il futuro del diritto alla vita familiare, realizzato mediante la scelta del vincolo matrimoniale”.

Tale “vulnus”, si legge nell’ordinanza firmata dal presidente della Prima Sezione Civile Maria Gabriella Luccioli, appare ancor più accentuato nei confronti dell’altro coniuge, costretto a subire gravi conseguenze sulla sua sfera emotiva e sull’assetto giuridico delle proprie scelte relazionali della rettifica di sesso operata dall’altro coniuge”, con l’effetto di rimanere “totalmente privo di tutela con riguardo all’effetto automatico dello scioglimento del vincolo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso”. Il divorzio imposto costituisce, quindi, sottolineano i giudici, “un’ingerenza statuale” sulla “volontà individuale nell’esercizio del diritto personalissimo allo scioglimento del matrimonio”.

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