Riformare prima l’articolo 138 della Costituzione – quello che ne stabilisce le procedure di revisione –, in modo poi da approvare le riforme istituzionali attraverso un iter più semplice rispetto a quello in essere. In estrema sintesi è in questo modo che la maggioranza di larghe intese e il governo Letta intendono realizzare quelle riforme della Costituzione di cui le Camere discutono ormai da una trentina d’anni. Lo hanno stabilito due mozioni analoghe approvate dalle aule di Camera e Senato, che fissano un termine di 18 mesi per il completamento del percorso di modifica della Carta, con ciò legando a doppio filo anche la sorte reciproca dell’esecutivo e delle riforme istituzionali.

Si tratta di un percorso a due velocità, o in due passi: da una parte la legge costituzionale ai sensi dell’articolo 138 che ne modifica le procedure e istituisce una commissione bicamerale incaricata di redigere le riforme secondo la nuova dottrina; dall’altra il lavoro di riforma della Carta da parte della commissione medesima e del parlamento da approvare poi attraverso quelle nuove procedure (in deroga al 138) previste dalla legge costituzionale di cui sopra. Un percorso tutt’altro che semplice e con un effetto, e forse una finalità duplice: realizzare un passepartout per il chiavistello del 138 che protegge a doppia mandata la Costituzione e, al tempo stesso, ancorare il processo riformatore all’azione del governo se non, viceversa, ancorare l’esistenza del governo al disteso corso delle riforme. Difatti è stato adottato il percorso della mozione che “impegna” il governo, piuttosto che quello di una risoluzione che definisce indirizzi. 

L’articolo 138, com’è e come si vuole cambiare
Stabilisce l’articolo 138 (titolo VI, sezione II): “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”. Stando a quanto riferiscono ambienti della maggioranza, le modifiche che il governo intende introdurre sono soprattutto due. La prima consiste nella riduzione dei termini della cosiddetta navetta, cioè dell’intervallo che deve intercorrere tra una lettura e l’altra da parte dell’aula, portandolo da tre a due mesi. La seconda per sottoporre comunque a “referendum confermativo” le leggi di riforma costituzionale.

A tal fine la mozione approvata “impegna il governo a presentare alle camere, entro il mese di giugno 2013, un disegno di legge costituzionale che (…) preveda (…) una procedura straordinaria rispetto a quella di cui all’articolo 138 della Costituzione, che tenda ad agevolare il processo di riforma, favorendo un’ampia convergenza politica in parlamento”. La legge dovrà inoltre “prevedere adeguati meccanismi per un lavoro comune delle due Camere”. Tra questi, il primo è “l’istituzione di un Comitato, composto da venti senatori e venti deputati, nominati dai rispettivi presidenti delle Camere, su designazione dei gruppi parlamentari” che sarà “presieduto congiuntamente dai Presidenti delle predette Commissioni”. Modi e tempi di elaborazione delle riforme dovranno “garantire che l’esame parlamentare sui disegni di legge di riforma si concluda entro 18 mesi dall’avvio”. Infine la legge dovrà stabilire la facoltà di chiedere “la sottoposizione a referendum confermativo della legge ovvero delle leggi di revisione costituzionale approvate dal Parlamento”.

L’iter delle riforme
Lo start del percorso è fissato entro giugno. Per quella data il governo dovrà presentare il disegno di legge costituzionale che, in sintesi, accorcia i termini della doppia lettura delle leggi costituzionali, istituisce il comitato bicamerale dei 40, fissa il termine di 18 mesi per la conclusione dell’esame dei provvedimenti, stabilisce che il risultato del suo lavoro sia sottoposto a referendum. Tale legge costituzionale dove ottemperare alle procedure previste dall’articolo 138, perciò dovrà essere sottoposto a doppia lettura con intervallo di almeno tre mesi. Ma soprattutto potrà essere sottoposta a referendum popolare se entro tre mesi ne faranno domanda “un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o 5 consigli regionali”. E non è affatto improbabile che via sarà, tra le forze politiche e della società civile, chi si proporrà di sottoporre la legge costituzionale a referendum, che si svolgerà nei termini di legge, comunque facendo trascorrere altri mesi.

La possibilità di sottoporre a referendum che questa legge costituzionale che modifica l’articolo 138 e istituisce il comitato bicamerale dei 40 complica ulteriormente le cose. Il lavoro e la stessa legittimità del comitato, infatti, in questo modo rimangono obbligatoriamente sub iudice del responso referendario. Un referendum che bocci la legge costituzionale fa insomma cadere tutto il castello di carte.

A giudizio dei costituzionalisti una parte dell’articolato, contenente un nucleo “intangibile” di valori, costituisce appunto il “nucleo duro” della Carta del 1948. Esso comprende la prima parte della Costituzione, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, l’impossibilità di sottoporre a referendum la forma repubblicana prevista dall’articolo 139. Ma da questo punto di vista anche l’articolo 138 che lo precede ha il medesimo valore. Si sostiene infatti che in una Costituzione “rigida” la procedura per la revisione possa essere solo quella prevista dalla stessa Costituzione stessa: una legge costituzionale, insomma, o è conforme all’articolo 138 oppure non è.

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