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Il gettito della web tax batte quello della global minimum tax: i numeri della Corte dei conti svelano perché

La web tax riesce dove la riforma globale fallisce per una ragione sola: non chiede il permesso a nessuno
Il gettito della web tax batte quello della global minimum tax: i numeri della Corte dei conti svelano perché
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Due cifre, nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato presentata il 24 giugno, valgono più di mille convegni sulla fiscalità digitale. Nel 2025 l’imposta italiana sui servizi digitali — la web tax — ha incassato 637 milioni di euro, il 40 per cento in più rispetto al 2024 e oltre i 591 previsti. Nello stesso periodo la global minimum tax, firmata da oltre 130 Paesi e salutata come la riforma del secolo, ne ha portati 46,3, il 12 per cento dei 381 attesi.

Un’imposta nazionale, introdotta unilateralmente nel 2020, supera le stime, mentre una riforma planetaria parte con un gettito quasi simbolico. La domanda non è quale governo abbia ragione. È perché quelle due cifre si dispongano in questo ordine.

La risposta non è politica, è strutturale e tocca il cuore dell’articolo 53 della Costituzione. Perché si realizzi il concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno, l’ordinamento deve poter localizzare il presupposto, stabilire dove la ricchezza si produce e quale Stato abbia il diritto di tassarla. La web tax riesce dove la riforma globale fallisce per una ragione sola: non chiede il permesso a nessuno. Colpisce con un’aliquota del 3 per cento i ricavi che una grande piattaforma realizza in Italia da servizi digitali resi ad altre imprese, non i consumatori finali. Il presupposto è visibile, ancorato a un territorio e, per questo, tassabile.

La global minimum tax appartiene a un’architettura diversa e più ambiziosa. La riforma Ocse poggiava su due pilastri complementari: il primo (Pillar One) doveva ridefinire il criterio di collegamento territoriale (il nexus), riallocando una quota di profitti agli Stati dove beni e servizi sono consumati; il secondo (Pillar Two) introduceva l’aliquota minima effettiva del 15 per cento contro la corsa al ribasso.

Il primo — quello che doveva stabilire dove tassare — è politicamente defunto e non per una congiura: è morto per mancata ratifica, perché serviva una maggioranza di due terzi del Senato statunitense che non si è mai presentata. È sopravvissuto solo il secondo, il correttivo. Ma un correttivo non è un criterio di allocazione: può imporre che un profitto sia tassato almeno da qualche parte, non dire dove debba esserlo. Mancando quel nexus, la domanda di fondo del diritto tributario internazionale resta senza risposta e il gettito quasi nullo ne è la misura contabile.

La Corte invita a leggerlo come un risultato d’avvio, da seguire nei prossimi esercizi; ma nessun esercizio futuro trasformerà un correttivo in un criterio di allocazione.

Lo stesso difetto si rovescia di scala. In basso, il consumatore che ordina un pacco da trenta euro paga, perché la sua capacità è visibile e ancorata alla dogana di ingresso. In alto, il gruppo multinazionale digitale sfugge perché il diritto non sa dove afferrarlo: modelli d’impresa integrati, intangibili, assenza di stabile organizzazione nel senso tradizionale rendono indeterminabile il luogo in cui il valore si forma. La capacità contributiva c’è ed è imponente. Manca la possibilità giuridica di raggiungerla, perché dipende da un coordinamento che un singolo attore può far saltare.

La minaccia di Donald Trump — dazi al 100 per cento sui prodotti dei Paesi che applicano una digital tax alle società statunitensi — è il complimento più sincero che la web tax potesse ricevere. Non si promette il 100 per cento di dazi a un’imposta irrilevante. Dà fastidio perché funziona: dimostra che uno Stato, agendo da sé su un presupposto che riesce a localizzare, raggiunge una ricchezza che la soluzione multilaterale lascia sfuggire.

La rappresaglia doganale ne rivela, specularmente, la fragilità: basta un attore di peso a farla deragliare, perché il coordinamento su cui si regge non ha un’autorità che lo imponga. Non a caso l’unica via d’uscita passa per l’Unione europea, il solo ordinamento con un mercato comune e un giudice capace di farlo rispettare, attraverso il progetto Befit di base imponibile comune per i grandi gruppi: non si tratta di una bandiera, ma dell’esito coerente di una diagnosi tecnico-giuridica.

Resta la simmetria che le due cifre della Corte dei conti rendono evidente. Il diritto tributario riesce a far valere la capacità contributiva dove riesce a localizzarla e fallisce dove la localizzazione dipende da una cooperazione internazionale che manca. I colossi digitali non si nascondono dietro un dito: è il diritto che, quando li cerca, non sa da che parte guardare. È l’articolo 53 della Costituzione portato su scala globale: non un principio tradito da chi non vuole pagare, ma un principio che la legge non riesce ad attuare finché non sa dire dove la ricchezza si trova.

Finché quella domanda resterà senza risposta, a pagare sarà sempre chi è visibile — il consumatore alla dogana, l’impresa con una sede — e non chi è ovunque e quindi, fiscalmente, in nessun luogo.

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