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Licenziata dopo cinque giorni, i giudici le danno ragione: maxi risarcimento da 60mila euro

Il rapporto viene trasformato in un tempo indeterminato perché la lavoratrice aveva iniziato a svolgere attività tre giorni prima dell'assunzione formale. Confermata in appello la condanna dell'azienda, che ora valuta il ricorso in Cassazione
Licenziata dopo cinque giorni, i giudici le danno ragione: maxi risarcimento da 60mila euro
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Cinque giorni di lavoro, un licenziamento durante il periodo di prova e una vertenza che si è conclusa, almeno per ora, con una condanna da circa 60mila euro a carico dell’azienda. È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Venezia, che ha confermato la decisione del giudice del lavoro ritenendo illegittimo il recesso nei confronti di una lavoratrice stagionale. Una cameriera messa alla porta dai responsabili di un hotel di lusso della città lagunare.

Il nodo della vicenda – come riporta Il Messaggero – non riguarda tanto il mancato superamento del periodo di prova, quanto ciò che era accaduto prima dell’inizio formale del contratto. Secondo i giudici, infatti, la dipendente aveva già svolto attività lavorativa per tre giorni, chiamata a familiarizzare con le mansioni e con il sistema gestionale dell’azienda. Un’attività che la difesa della società considerava semplice affiancamento, ma che è stata qualificata come lavoro vero e proprio, svolto in assenza di un regolare rapporto contrattuale.

Da questa ricostruzione discendono effetti giuridici rilevanti. L’accertamento del lavoro irregolare ha infatti determinato la nullità del termine apposto al contratto, trasformando il rapporto in un tempo indeterminato e facendo applicare le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il successivo licenziamento, avvenuto verbalmente dopo cinque giorni di servizio, è stato quindi dichiarato illegittimo.

La lavoratrice ha così ottenuto un risarcimento di circa 49mila euro, cui si aggiungono le spese legali dei due gradi di giudizio, per un esborso complessivo che sfiora i 60mila euro. L’indennizzo comprende dodici mensilità, tredicesima e quattordicesima, oltre a un’ulteriore somma riconosciuta in seguito alla rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro. La vicenda risale alla primavera del 2024. Dopo il licenziamento, la lavoratrice si era rivolta al sindacato, che aveva contestato sia la validità del periodo di prova sia il fatto che avesse iniziato a lavorare prima della data ufficiale di assunzione. Il tentativo di conciliazione era fallito e la controversia era approdata in tribunale.

In primo grado alcune testimonianze, comprese quelle di dipendenti dell’azienda, hanno confermato che la donna aveva iniziato ad apprendere il funzionamento del sistema informatico e le procedure operative. Circostanze ritenute sufficienti dal giudice per configurare una prestazione lavorativa, distinguendola da un semplice momento preparatorio, come la prova della divisa. La Corte d’Appello ha confermato integralmente quella decisione in un’unica udienza. Le motivazioni non sono ancora state depositate, ma la società ha già annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione. Soddisfazione è stata espressa dal sindacato che ha assistito la lavoratrice, sottolineando come il caso richiami l’attenzione sulle modalità con cui vengono gestiti i rapporti di lavoro stagionali nel settore turistico, dove, secondo l’organizzazione, non sarebbero rari periodi di prova e avvii dell’attività non sempre conformi alla normativa.

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