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Al via la trasparenza salariale: scatta l’obbligo di svelare i livelli retributivi medi per mansione di uomini e donne

L’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai divari retributivi per ora scatta per i datori di lavoro che occupano almeno cento dipendenti. Se c'è un divario retributivo di almeno il 5% tra uomini e donne non giustificato va corretto entro 6 mesi
Al via la trasparenza salariale: scatta l’obbligo di svelare i livelli retributivi medi per mansione di uomini e donne
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Via libera alla trasparenza salariale. È entrato in vigore il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2023/970 in materia di parità retributiva, che prevede il diritto ad essere informati sul livello retributivo medio percepito dai colleghi e dalle colleghe. Questo perché allo stesso lavoro deve corrispondere la stessa retribuzione, per gli uomini e per le donne. Nel rispetto della privacy, quindi, i lavoratori hanno ora diritto di richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per genere, riferiti alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o di pari valore.

L’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai divari retributivi per ora scatta per i datori di lavoro che occupano almeno cento dipendenti. Nel caso in cui emerga un divario retributivo di almeno il 5% tra uomini e donne non giustificato e il datore di lavoro non ha motivato la differenza e non l’ha corretta entro sei mesi dalla data della comunicazione, allora si avvia una valutazione congiunta con i sindacati ed eventualmente con l’Ispettorato nazionale del lavoro per adottare misure correttive.

“La trasparenza retributiva non sarà il Grande Fratello dei salari, in virtù della necessità di contemperare i nuovi diritti informativi con la tutela della privacy, soprattutto nelle aziende più piccole”, sottolinea la Fondazione studi Consulenti del lavoro, in una circolare in cui evidenzia che con il provvedimento “non viene riconosciuto un diritto alla conoscenza indiscriminata delle condizioni economiche altrui, ma un diritto circoscritto alla disponibilità di dati medi e aggregati” e solo a fini antidiscriminatori , “non per finalità esplorative dei livelli retributivi dei colleghi”.

Per lo stesso principio, per le imprese con meno di 50 dipendenti si prevede che sarà un apposito decreto del ministero del Lavoro – sentito il Garante della Privacy – a stabilire i criteri da adottare per rispettare il diritto dei lavoratori a conoscere i livelli retributivi medi in chiave anti-discriminazione di genere. Un’attenzione particolare dovuta al fatto che, in questi contesti, per le dimensioni e l’organizzazione aziendali, può facilmente accadere che la conoscenza dei dati aggregati possa condurre alla determinazione indiretta della retribuzione dei singoli.

La norma prevede poi, tra il resto, che in caso di selezione di nuovi dipendenti, il datore di lavoro sia obbligato a comunicare in anticipo la retribuzione prevista o la sua fascia, prima ancora che il candidato si sieda per il colloquio. Inoltre il selezionatore non può più chiedere quanto guadagnava in passato il candidato. Una prassi diffusissima, che spesso penalizzava soprattutto le donne, consolidando nel tempo disuguaglianze già esistenti.

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