Nordio, perché non può esistere il concetto di “modeste mazzette”
di Roberto Celante
Il 22 aprile scorso, il ministro Nordio, in occasione dell’interrogazione parlamentare relativa all’ormai nota Direttiva europea anticorruzione, dopo aver ribadito che, a suo giudizio, l’Italia non è obbligata a reintrodurre il reato di abuso d’ufficio, si è dedicato all’interpretazione di alcune norme del diritto penale sostanziale, arrivando a paragonare fischi con fiaschi e persino a contraddire esplicitamente il significato solare di una norma del Codice penale.
Il Guardasigilli, infatti, ha dichiarato che se non è penalmente rilevante la modesta quantità nella detenzione di sostanze stupefacenti, allora sarebbe ragionevole prevedere una nuova causa di esclusione della punibilità, relativa alle cosiddette “modeste mazzette“, cioè a tangenti di valore contenuto, in episodi di corruzione e concussione consumati o tentati, in cui siano in gioco denaro o altra utilità, ma per valori inferiori a quelli che evidentemente Nordio ritiene congrui per correre il rischio di finire a processo.
A parte il fatto che a voler dare credito a tale teoria si dovrebbe individuare per legge un valore soglia e indicizzarlo, o aggiornarlo periodicamente con decreto ministeriale, ciò che fa specie è il paragone iniziale. Non si capisce, infatti, cosa c’entrino le dosi personali dei tossicodipendenti, con una tangente di modesto importo.
La soglia della dose personale di stupefacenti, infatti, è stata pensata per distinguere le situazioni di mera dipendenza, da quelle di spaccio, essendo solo queste ultime un pericolo per gli altri, perché suscettibili non soltanto di diffondere la dipendenza, ma anche potenzialmente di uccidere, nel caso di sostanza “tagliata” male. Accostare questo scenario a quello delle mazzette sopra o sotto una soglia immaginaria, probabilmente nota soltanto a Nordio, rappresenta una candidatura di sicuro successo al Guinness dei primati per i paragoni più improbabili dell’anno.
Volendo adottare un approccio più tecnico nell’analisi del paragone ministeriale in argomento, gioverà sfogliare il Codice penale e soffermarsi all’art. 131-bis, comma 3, lett. 3). Trattasi della norma che in linea generale prevede che sia astrattamente applicabile l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, solo per i reati per i quali sia prevista una pena pecuniaria e/o detentiva non superiore nel minimo a due anni, rimandando tuttavia ad altro articolo la definizione dei criteri di valutazione della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, ai fini della valutazione del caso concreto.
Al comma 3, tuttavia, l’art. 131-bis, riporta un elenco di reati per i quali in nessun caso è ammessa l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, tra i quali ci sono quelli previsti dagli articoli 317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).
È pur vero che l’art. 131-bis del Codice penale può essere modificato con legge ordinaria, prevedendo qualsiasi altra cosa, ma esso contribuisce a presidiare i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, sanciti dall’art. 97 Cost., che a loro volta sono correlati al principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e alla P.A., che ne dà applicazione (art.3 Cost.): motivazioni più che sufficienti per dissuadere anche soltanto a prendere in considerazione l’ipotesi di abrogazione, o di ridimensionamento dell’art. 131-bis c.p.
La vera notizia, però, non è che il ministro della Giustizia ignori che anche il diritto penale debba essere conforme ai principi costituzionali, ma che, invece, continui ad affermare la necessità di riforme (questa volta tramite legge ordinaria) la cui palese incostituzionalità è ben nota a lui stesso, nonostante, soltanto un mese fa, abbia avuto la dimostrazione che la Costituzione, per la maggioranza degli italiani, è ancora considerata il baluardo intangibile della nostra democrazia.