Legge Severino, la Corte d’appello conferma la decadenza di Lucano da sindaco di Riace. I legali annunciano ricorso in Cassazione
Dopo il Tribunale Locri, anche la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha dichiarato la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace a causa della legge Severino. La normativa è scattata dopo la condanna per falso a 18 mesi, con pena sospesa, che la Cassazione nel febbraio 2025 ha reso definitiva chiudendo il processo “Xenia”, nato da un’inchiesta sulla gestione dei progetti di accoglienza a Riace. Un’indagine che ha travolto Lucano nel 2018, quando è stato arrestato, e per la quale ha rischiato una condanna a 13 anni e 2 mesi, inflitta in primo grado per associazione a delinquere, truffa, falso e peculato. In appello quella condanna è stata ribaltata e Lucano è stato assolto da quasi tutti i reati. Tutti tranne un falso, relativo a una delle 57 delibere che gli erano state addebitate. Essendo nel frattempo diventato di nuovo sindaco di Riace, nel giugno 2024, la conferma della Suprema Corte ha aperto la strada al ricorso della Prefettura di Reggio Calabria a cui il Tribunale di Locri ha dato ragione nel luglio 2025.
Dopo la prima sentenza emessa, Lucano era rimasto in carica in attesa che si esprimesse anche la Corte d’Appello la cui decisione adesso è esecutiva. I legali del sindaco ed europarlamentare di Avs, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, hanno già annunciato ricorso per Cassazione che li legittima a una richiesta di sospensiva. Nel corso del procedimento civile, i legali avevano contestato l’applicazione della Severino al caso Lucano nei confronti del quale il giudice penale non aveva disposto l’interdizione dai pubblici uffici escludendo, a loro parere, che il reato sia stato commesso con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti alle funzioni. Una tesi che non ha trovato il conforto della Corte d’Appello di Reggio Calabria secondo cui, invece, “l’abuso dei poteri è pacificamente rinvenibile in tutte le ipotesi di uso distorto/deviato della pubblica funzione/pubblico sevizio rispetto ai fini istituzionali”. Ed è per questo che – si legge nella sentenza – “il giudizio di accertamento della penale responsabilità” di Lucano “e quello, successivo ad esso, di valutazione della sua incandidabilità o decadenza, operano su piani diversi, come diverse sono le finalità dei provvedimenti conclusivi dei due giudizi”.
Per i giudici di secondo grado, infatti, “la mancata applicazione in sede penale” della pena accessoria dell’interdizione “non si ritiene fattore determinante per la successiva statuizione del giudice elettorale, proprio per la differente latitudine e funzione dei due giudizi”. Partendo da questo presupposto, secondo la Corte d’Appello, nella prima sentenza il Tribunale di Locri “ha effettivamente utilizzato quanto accertato in sede penale per verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal decreto Severino, al fine di addivenire ad una pronuncia di decadenza”. “La sentenza di oggi, a nostro parere, non risulta condivisibile”. Gli avvocati di Lucano affidano a una nota stampa il commento sulla decadenza del sindaco di Riace: “Tribunale e Corte di Appello – dicono i legali – sostengono cose diverse. Il contrasto amplifica la non condivisibilità della decisione. Quando il giudice penale accerta che il fatto-reato sia commesso con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio deve necessariamente applicare la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici. Nonostante il chiaro dettato normativo, per il Tribunale l’omessa applicazione della sanzione accessoria sarebbe una ‘mera dimenticanza del giudice penale’ mentre la Corte di appello afferma che il medesimo giudice elettorale è dotato di discrezionalità nell’effettuare tali verifiche: si tratta di una contraddizione palese anche perché riconosce un potere discrezionale al giudice elettorale che la giurisprudenza consolidata nega”.
Secondo i difensori il fatto che la dichiarata decadenza possa essere considerata “un’ingiustizia si evince da una inconciliabile e paradossale situazione unica, forse, nel panorama giuridico italiano. Se diventasse definitiva questa decisione avremmo la contraddittoria situazione in cui un cittadino, Mimmo Lucano appunto, avrebbe il certificato penale illibato sotto il profilo della commissione di reati commessi con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio e contestualmente un Lucano decaduto da sindaco per aver commesso un reato con abuso di potere”. “È evidente – concludono Daqua e Saitta – che la decisione seppur rispettabilissima non può essere condivisa e non ci resta che il ricorso in Cassazione”.