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Processo Ferragni, il giudice: no alla minorata difesa tra influencer e follower. “Non c’è fiducia incondizionata”

Nelle motivazioni del Tribunale di Milano il proscioglimento per truffa aggravata non è nel merito: decisiva la caduta dell’aggravante e la remissione delle querele. Esclusa l’idea di un follower “acritico” e totalmente influenzabile.
Processo Ferragni, il giudice: no alla minorata difesa tra influencer e follower. “Non c’è fiducia incondizionata”
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Con sessanta pagine la cui interpretazione risulta molto complessa, il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini ha motivato il perché lo scorso gennaio Chiara Ferragni più altri due imputati sono stati prosciolti dall’accusa di truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” (Natale 2022) e “Uova di Pasqua – sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022). Alla base della decisione c’è il fatto che secondo il giudice viene a cadere l’aggravante della minorata difesa e questo, nonostante, scrive il Tribunale di Milano, “dalla esposizione degli atti di indagine, appare insussistente quel quadro di elementi probatori in relazione ai fatti contestati e alla loro addebitabilità agli imputati che imponga una formula di proscioglimento nel merito degli imputati per insussistenza del fatto o per non attribuibilità agli stessi dei reati”.

Mancata assoluzione nel merito e remissione delle querele

In questa fase del processo, dunque, non vi sarebbero elementi evidenti per assolvere nel merito. Anche perché, si legge, “il contenuto dei comunicati stampa e dei post e delle stories pubblicati sui social della signora Ferragni relativi a entrambe le campagne pubblicitarie definiscono l’utilizzo di espressioni, talvolta anche solo ambigue, altre volte più direttamente esplicative di un rapporto causale tra acquisto dei prodotti ed entità dell’erogazione benefica, che non possono essere considerate ictu oculi prive di profili di decettività (inganno, ndr)”. Di contro, se l’aggravante della minorata difesa fosse stata ritenuta sussistente “questo giudice avrebbe assunto la conseguente decisione di responsabilità (se tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata fossero risultati integrati e senza ignorare l’intervenuta attività riparatoria da parte degli imputati), ma dovendosi escludere la contestata minorata difesa, l’accertamento di sussistenza dei reati contestati non solo non è imposto al giudice, ma non può essere oggetto del suo accertamento in ragione dell’estinzione dei reati di truffa non aggravata”.

Anche perché “esclusa dunque l’applicazione dell’aggravante, i reati sono procedibili a querela di parte. Nelle vicende qui giudicate, tutte le querele sono state oggetto di remissione, accettate dagli imputati. Deve, pertanto, pronunciarsi declaratoria di estinzione dei reati contestati per intervenuta remissione delle querele e conseguente accettazione”.

Effetti delle decisioni e ruolo dei social

Al di là poi del proscioglimento per la truffa aggravata, il giudice, anche rispondendo alle parti civili, scrive che “gli imputati non sono stati assolti in questo processo, le condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite, le vittime delle asserite truffe non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie”, perché “a seguito delle contestazioni formulate nei loro confronti, gli imputati hanno subìto a vari livelli conseguenze sul piano patrimoniale per la ritenuta natura ingannevole dei messaggi pubblicitari riguardanti le campagne qui giudicate (attraverso, innanzitutto, il procedimento attivato dall’AGCM), hanno attivato nei confronti delle persone offese/querelanti i meccanismi risarcitori che usualmente comportano la mancata prosecuzione del processo penale”.

È interessante, infine, il ragionamento del giudice sul rapporto tra influencer e follower. Rapporto sul quale, secondo accusa e parti civili, si fondava l’aggravante della minorata difesa, anche sulla base di una errata interpretazione dei termini inglesi. Se influencer è il “persuasore” e il follower “il seguace”, si “determinerebbe in quest’ultimo una minore capacità di difesa rispetto ai contenuti dei messaggi creati e veicolati dal primo”, con un rapporto di fiducia che indurrebbe all’emulazione. Ma per il giudice, “ipotizzare che il solo fatto che un consumatore sia follower di un influencer comporti che il primo non solo si fidi delle indicazioni di quest’ultimo, ma che in quei ‘consigli per gli acquisti’ riponga una fiducia incondizionata e acritica, è quantomeno opinabile”. Tanto più che gli utenti social vengono descritti come soggetti attivi e selettivi: “una comunità che opera con un ruolo selettivo rispetto alla fruizione dei contenuti postati, autodiretta e non eterodiretta, e perciò fortemente critica rispetto ai messaggi veicolati”.

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